Dossier riforma giustizia penale Cartabia

Ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 31, per il delitto di cui all’art. 635 c.p. «commes- so prima dell’entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è com- messo su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’art. 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall’entrata in vigore del presente decreto».

La relazione n. 15 del 16 aprile 2024 dell’ufficio del Massimario, rimarca la valenza in- novativa dell’art. 9 qui in disamina. Invero, data la natura mista – processuale e sostan- ziale – della querela, costituente, al contempo, condizione di procedibilità e di punibilità (da ultimo, con riferimento all’art. 2 d.lgs. n. 15/2022, cfr. Sez. 5 n. 22641/2023; Sez. Fer., n. 43255/2023), in difetto della disposizione transitoria qui in commento l’azione penale relativa al reato circostanziato di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, com- messo prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 31 [fino al 3 aprile 2024] sarebbe diventata ex abrupto improcedibile per mancanza di querela (in allora non richiesta, salvo che non fosse stata comunque sporta) in applicazione del principio di retroattività della lex mitior (art. 2, comma 4, c.p..), con inevitabile obbligo di immediata declaratoria di non doversi procedere estinzione del reato. Ne sarebbe altresì conseguito che, in caso di ricorso per cas - sazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione al suddetto reato divenuto procedibile a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024, qualora il giudice di legittimità non avesse riscontrato la presenza di tale atto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (così, con riferimento al d.lgs. n. 150, Sez. 5, n. 22658/2023). Ma anche in questo caso – come già affermato nella Relazione illustrativa alla riforma Cartabia, a proposito del più ampio intervento di deflazione “in entrata” realizzato in tema – l’improcedibilità dell’azione penale sarebbe stata legata ad un factum principis , del tutto estraneo alla sfera di volontà della persona offesa che avreb - be visto diminuire le proprie possibilità di tutela giudiziaria per fatto incolpevole. La necessità di scongiurare un siffatto risultato normativo senz’altro nocivo per le ragio- ni della persona offesa dal reato per fatto “incolpevole” sembra perciò aver costituto una ragionevole giustificazione (art. 3 Cost.) per introdurre una deroga al principio (costitu - zionale e convenzionale) di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole, ora (ri) attuata in seno all’art. 9 del d.lgs. n. 31/2024 mediante il richiamo al regime transitorio di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150/2022.

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