3. MODIFICHE IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE Tra gli interventi correttivi e integrativi di natura sostanziale da porsi in correlazione al codice penale va annoverato, in tema di sospensione della prescrizione, l’art. 8 d.lgs. n. 31/2024 col quale viene aggiunto alla disposizione transitoria di cui all’art. 89 d.lgs. n. 150 un nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale in «tutti i procedimenti che hanno ad ogget - to reati ai quali non si applica l’art. 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all’art. 420-quater, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede». Come ricorda la relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione penale, per com- prendere l’odierna addenda – di non agevole lettura – occorre richiamare le modifiche in tema di sospensione del corso della prescrizione (art. 159 c.p.) operate in correlazione al giudizio in assenza dall’art. 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022. Dalla riforma Cartabia… Il Legislatore delegato del 2022 ha operato due interventi coordinati, applicabili a far data dal 30 dicembre 2022 (art. 99- bis d.lgs. n. 150): • Anzitutto, ha riscritto il n. 3- bis dell’art. 159 c.p. sostituendo il pregresso riferimento alla sospensione del procedimento penale ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. (che faceva riferimento al soggetto irreperibile in esito alla legge 28 aprile 2014, n. 67) con quello della pronuncia della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo di cui all’art. 420- quater c.p.p. (come sostituito dall’art. 23 d.lgs. n. 150/2022). Con tale sentenza – revocabile – si apre, come noto, un periodo di ricerca del prosciolto ai fini dell’eventuale riapertura del processo a suo carico qualora dovesse essere rintracciato. • In secondo luogo, ha aggiunto all’art. 159 c.p., in fine, un ulteriore capoverso – l’at - tuale ultimo comma – ai sensi del quale, quando è pronunciata sentenza di non luogo a procedere per assenza “impediente” di cui all’art. 420- quater c.p.p. il corso della pre- scrizione rimane sospeso fino al momento in cui è rintracciata la persona prosciolta, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione del reato come stabiliti all’art. 157 c.p. (sulla ricorribilità in cassazione della sentenza di non luo- go a procedere anche prima della scadenza del termine di cui all’art. 159, ultimo com - ma, c.p. sono state investite, da ultimo, le sezioni Unite penali, da Sez. 3, ord. inter. del 02/04/2024, Anighoro - notizia di decisione n. 1/24).
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