Dossier riforma giustizia penale Cartabia

Trattandosi di modifiche di sfavore riguardanti la disciplina (del decorso) della prescrizione, la loro natura sostanziale ne ha comportato l’applicabilità solo con riguardo ai reati com - messi successivamente all’entrata in vigore della riforma Cartabia. Sotto il profilo intertemporale, infatti, i procedimenti penali pendenti riguardanti i reati com- messi prima sono proseguiti il “vecchio rito”, continuandosi ad applicare per essi la disposi - zione sostanziale di cui all’art. 159, comma 1, n. 3- bis ), c.p. nel testo (pre)vigente, in relazio - ne all’effetto sospensivo del procedimento per effettuare le ricerche dell’assente prosciolto (pari ai termini previsti dall’art. 161, comma secondo, c.p.), come espressamente statuito dal comma 4 dell’art. 89 d.lgs. n. 150, ma con l’ulteriore precisazione contenuta nel successivo comma 5, che se i procedimenti pendenti riguardano reati commessi dopo il 18 ottobre 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2021) nei quali alla data del 30 dicembre 2022 era stata già pronunciata ordinanza con cui si era disposto procedersi in assenza ovvero era stata già disposta la sospensione del processo ai sensi del previgente art. 420- quater , comma 2, c.p.p., si applica comunque l’ultimo comma dell’art. 159 c.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, con raddoppio , quindi, dei termini di prescrizione (e di ricerche). … al decreto correttivo In questo quadro piuttosto complesso a livello intertemporale si reinserisce ora l’art. 8 d.l- gs. n. 31 che ha arricchito la norma transitoria dell’art. 89 d.lgs. n. 150 ( «Disposizioni tran - sitorie in materia di assenza» ) di un inedito comma 5- bis , aggiunto dopo il comma 5 (non abrogato), ai sensi del quale il termine (da indicare in sentenza) per le ricerche dell’assente prosciolto di cui all’art. 420- quater , comma 3, c.p.p. è pari al termine di prescrizione pre - visto per i reati per cui si procede per tutti i procedimenti aventi ad oggetto reati ai quali non si applica l’art. 159, comma primo, n. 3-bis, c.p. come modificato dal d.lgs. n. 150/2022. Si tratta dei casi in cui, secondo quanto puntualizza il comma 1 dello stesso art. 89 d.lgs. n. 150 (e salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3), nei processi pendenti era stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si era di- sposto procedersi in assenza dell’imputato e ciò sempre che, ai sensi del comma 5 dell’art. 89 cit., il processo non riguardasse fatti commessi dopo il 18 ottobre 2021 (in tal caso appli- candosi, invece, come detto, proprio il nuovo art. 159, ultimo comma, c.p.).

Nelle intenzioni del Legislatore delegato del 2024 , tale norma di diritto transitorio vale a raccordare la disposizione sostanziale di cui all’art. 159, primo comma, n. 3- bis , c.p.p. con la previsione processuale di cui all’art. 420- quater c.p.p., di talché «nella sentenza resa ai sensi dell’art. 420-qua - ter c.p.p.., per i reati commessi precedentemente l’entrata in vigore del

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