D.Lgs. n. 150/2022, si dovrà indicare come termine massimo per le ricerche l’effettivo termine di prescrizione previsto per i singoli reati» (relazione illustrativa al d.lgs. n. 31/2024).
La disposizione sembra destinata a prefigurare, per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 e attualmente oggetto di procedimenti penali sospesi ai sensi della previgente disciplina, un regime speciale in punto di durata delle ricerche di cui all’art. 420- quater , fissando quale termine massimo, anziché il termine generale di cui all’ultimo comma dell’art. 159 c.p. (facente riferimento a regime al doppio dei termini previsti dall’art. 157 c.p.), un termine pari a quello effettivo di prescrizione previsto per i singoli reati. 4. LIMITATO IL PERIMETRO DELL’ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ALIMENTARI Con riguardo alla procedura estintiva nelle contravvenzioni alimentari, prevista dalla Ri- forma Cartabia, il decreto correttivo ne limita il campo di applicazione quoad poenam alle sole fattispecie punite con l’ ammenda (anche se punite in via alternativa con l’arresto).
L’art. 4 del d.lgs. n. 31/2024 modifica in tal senso - eliminando il riferi- mento alla pena congiunta a far data dal 4 aprile 2024 - l’art. 12- ter della legge n. 283/1962, che era stato inserito dall’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 150/2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022; ciò al fine di ristabilire il pieno rispetto al criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 23, lettera a) della legge n. 134/2021.
Dalla riforma Cartabia… L’art. 70 del d.lgs. n. 150/2022 ha esteso all’intero comparto delle contravvenzioni in mate - ria di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande di cui alla legge n. 283/1962 la pro- cedura (e la correlata causa) estintiva per adempimento di prescrizioni impartite dall’or - gano di vigilanza (ad esempio, Nas, Carabinieri forestali, Asl). La disciplina della causa estintiva applicabile alle predette contravvenzioni è stata inserita stabilmente nella legge 283/1962, con l’innesto degli inediti artt. 12- ter e seguenti. L’intervento, attuativo dell’art. 1, comma 23, lettere a), b), d) e d) , della legge n. 134/2021, ha riproposto - con qualche adattamento in subiecta materia - il meccanismo procedu- ral-estintivo inaugurato a suo tempo in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro (artt. 19 e seguenti del d.lgs. n. 758/1994), poi confermato dal testo unico sul lavoro (art. 301 del
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