Dossier riforma giustizia penale Cartabia

d.lgs. n. 81/2008) e infine esteso, nel 2015, alla materia delle contravvenzioni ambientali (artt. 318- bis /318- octies del d.lgs. n. 152/2006).

Volendo tracciarne le differenze, mentre i tempi contingentati dal legi- slatore delegato del 2022 risultano più stringenti di quelli ordinariamen- te fissati per la materia della sicurezza sul lavoro – 30 giorni, invece che 60, per la verifica dell’adempimento delle prescrizioni e per il versamento della somma di denaro –, più favorevoli appaiono la determinazione della somma da versare nelle casse dello stato – un sesto, invece che un quarto, del massimo comminato per la contravvenzione commessa – e, soprat- tutto, lo speciale rilievo attribuito all’assolvimento intempestivo e all’in- capienza economica del contravventore.

La norma ex art. 12-ter individua il presupposto dell’estinzione dei reati contravvenzio- nali descritti dalla legge del 1962: in estrema sintesi, il contravventore deve adeguarsi alle prescrizioni impartite dall’organo accertatore, il quale finisce per assumere la funzione di polizia giudiziaria e, riscontrando determinate irregolarità, impartisce all’interessato un termine (massimo sei mesi) per regolarizzare la propria posizione. Viene, in particolare, introdotto un procedimento estintivo a formazione progressiva che si base essenzialmente sull’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo che ha contestato la contravvenzione e il pagamento della quota dell’ammenda applicata per l’il- lecito, in una sorta di ripristino delle condizioni di legalità.

L’art. 12-quater esplicita che entro trenta giorni dallo spirare del termi - ne concesso, l’organismo accertatore verifica l’adempimento e ammette il contravventore al pagamento di una somma (in sede amministrativa) che successivamente sarà oggetto di comunicazione al PM competente. Inoltre, a certe condizioni (riconducibili all’impossibilità “certificata” di procedere con il pagamento della sanzione) sarà possibile sostituire la da - zione di denaro con i lavori di pubblica utilità, commutando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. La medesima disposizione pre- vede, poi, che il contravventore possa in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzio- ne, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato.

• Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, e verificato l’adempimento tem- pestivo e completo delle prescrizioni imposte, si stabilisce che l’organo accertatore am - metta il contravventore a pagare, in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni,

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