Dossier riforma giustizia penale Cartabia

una somma pari ad un sesto del massimo dell’ammenda comminata per la contrav- venzione contestata , destinata al bilancio dello Stato. • Decorsi al massimo sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, poi, l’iter procedurale prevede che l’organo accertatore comunichi l’assolvimento della duplice condizione al pubblico ministero (art. 12-quater), affinché quest’ultimo pren - da atto dell’avvenuta estinzione della contravvenzione e richieda l’archiviazione (art. 12- octies ). • Nel caso di mancato adempimento , invece, il procedimento penale, sospeso dal mo- mento dell’iscrizione della notizia di reato, riprende il suo corso. L’art. 12-nonies, tuttavia, attribuisce una speciale efficacia all’adempimento tardivo o irrituale. Al ca- poverso di tale disposizione, infatti, ricalcando la disciplina della omologa fattispecie estintiva in materia di sicurezza sul lavoro, si prevede che il contravventore attivamen - te adoperatosi, sia pure «con modalità diverse da quelle indicate dall’organo accerta - tore» , nell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione possa comunque beneficiare dell’oblazione discrezionale ex art. 162- bis c.p., purché ci si trovi in un momento antecedente all’apertura del dibattimento o alla pronuncia del decreto di condanna, con riduzione, in questo caso, della somma da versare a un quarto del massimo dell’ammenda comminata per la contravvenzione contestata. • Il primo comma del medesimo articolo, invece, in attuazione della delega e innovan- do rispetto alle ipotesi estintive contemplate in altri settori della legislazione speciale, introduce una circostanza attenuante ad effetto comune per il caso di assolvimento tardivo delle prescrizioni (Giugni). … al decreto correttivo La sfera di applicabilità della procedura (e della connessa) causa estintiva (sopravvenuta) è stata ora in parte ridotta dal legislatore delegato del 2024.

Essa riguarda - secondo l’attuale formulazione vigente dal 4 aprile 2024 conseguente all’interpolazione operata dal decreto correttivo - le « con- travvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aven- ti forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo su - scettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena dell’ammenda, anche se alternativa a quella dell’arresto» (art. 12-ter, comma 1, legge n. 283/1962, come modificato dall’articolo 4 del Dlgs n. 31/2024).

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