Dossier riforma giustizia penale Cartabia

In breve, per ristabilire il pieno rispetto al criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 23, lettera a) della legge n. 134/2021, facente testuale riferimento soltanto alla pena dell’am - menda ( «...pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa...» ), il novellatore del 2024 ha ora eliminato - opportunamente - il riferimento alla pena congiunta e limitato l’operati- vità del meccanismo alle sole contravvenzioni punite con la sola ammenda anche se alter - nativa (Natalini). Il riferimento alla materia della tracciabilità - che non è stato espunto dal Decreto corretti - vo - resta a tutt’oggi improprio perché, a legislazione vigente, la violazione degli obblighi di rintracciabilità in materia di alimenti e bevande è presidiata da sanzioni amministrative (art. 2 del d.lgs. n. 190/2006).

Giova ricordare che, come statuito di recente dalla Suprema Corte: • Integra la contravvenzione di pericolo presunto di cui all’art. 5, comma 1, lett. g), legge n. 283/1962, punibile a titolo di colpa, l’originario impiego o la colposa aggiunta di additivi chimici non autorizzati negli ingredienti utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari, mentre dà luogo al delitto previsto dall’art. 516 c.p., punibile a titolo di dolo, l’aggiunta in- tenzionale della sostanza vietata (Cass. pen., Sez. III, n. 10237/2024); • Integra la contravvenzione di cui all’art. 5 legge n. 283/1962, il manca- to svolgimento, da parte dell’operatore sanitario del settore agricolo, di accertamenti analitici sul prodotto alimentare sfuso non regolamentare, previsto come facoltativo dal piano di autocontrollo HACCP, non valendo a esonerarlo da responsabilità l’assolvimento dell’obbligo di tracciabili- tà, posto che la predisposizione del piano di autocontrollo è finalizzata a prevenire il rischio di immettere sul mercato prodotti non sicuri sotto il profilo igienico, potenzialmente dannosi per i consumatori e a garantire che la filiera alimentare si concluda con l’immissione in commercio di prodotti alimentari conformi alla normativa di settore (Cass. pen., Sez. III, n. 687/2024); • In tema di disciplina degli alimenti, ai fini della affermazione di respon- sabilità del commerciante per le contravvenzioni di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 283/1962, nel caso di prodotti distribuiti in confezioni ori- ginali, affetti da vizi attinenti ai loro requisiti intrinseci o alla loro com- posizione o alle condizioni interne dei recipienti, è richiesta, per effetto dell’esimente di cui all’art. 19 legge citata, una colpevolezza “qualifica- ta”, derivante dalla conoscenza dell’avvenuta violazione delle prescri - zioni in materia di igiene degli alimenti o dall’omessa considerazione di segni di alterazione presenti sulla confezione originale, constatabili in base ad un esame esterno (Cass. pen., Sez. III, n. 26278/2023);

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