• Il reato ex art. 5, comma 12, lett. b), della legge n. 283/1962 e l’illecito amministrativo di cui all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 193/2007, si pongono in rapporto di specialità reciproca , la qual cosa non esclude la possibilità della loro contemporanea configurabilità, posto che la prima sanziona la cattiva conservazione degli alimenti, pur se non dovuta alla violazione dei regolamenti UE nn. 852 e 853 del 2004, mentre il secondo punisce il mancato rispetto dei requisiti di igiene di cui ai menzionati regolamenti, che non necessariamente trasmoda in un cattivo stato di conservazione degli alimenti stessi (Cass. pen., Sez. III, n. 5672/2024).
Il decreto correttivo non ha, invece, intervenuto sul presupposto applicativo dell’aver ca - gionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie.
Si tratta del punctum dolens : la circostanza che renderà molto difficoltosa l’applicazione della nuova normativa è il fatto che le irregolarità accertate dagli organi di controllo non sono suscettibili di elisione mediante condotte ripristinatorie per il semplice motivo che le alterazioni/trasformazioni su - bite dall’alimento, nella quasi totalità dei casi, sono materialmente irrever- sibili. Tendenzialmente, il prodotto finito non è suscettibile di essere “ritratta - to” per offrire al consumatore un alimento genuino, igienicamente salubre e puro. Ne consegue che il ripristino dello status quo ante (vale a dire l’eli- minazione dell’irregolarità cui deve essere finalizzata la prescrizione) non è possibile (Paone).
Come disciplinare i casi in cui non sia possibile impartire una prescrizione quando sus- siste l’impossibilità giuridica o materiale ad effettuare il ripristino dello status quo ante ?
Pronunciandosi in un caso rientrante nel settore della tutela dell’ambiente, Cass. pen., Sez. III, n. 36415/2019 , ha affermato che la procedura estintiva debba trovare applicazione in tutte le ipotesi di « condotta esaurita », vale a dire tutte le condotte prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore.
Tale vissuto giurisprudenziale si auspica possa trovare applicazione anche per le contrav - venzioni alimentari.
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