Dossier riforma giustizia penale Cartabia

02 LE PENE SOSTITUTIVE Il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 è intervenuto ampiamente in tema di pene sosti - tutive delle pene detentive brevi ex art. 20- bis c.p., potenziandone il perimetro applicativo, accelerando sul favor sostitutionis e sulle tempistiche (rendendo solo eventuale la fase di sentencing ) e definendo i momenti procedimentali entro i quali è possibile richiedere le nuove pene nel giudizio di appello.

1. PREMESSA

Con riferimento alla fase applicativa nei giudizi di merito si registrano due direttrici di intervento: • l’una riguardante il meccanismo di sentencing nel giudizio di primo grado, che viene oggi ridimensionato con talune interpolazioni operate sia sulla norma processuale di cui all’art. 545-bis c.p.p. che su quella sostanziale di cui all’art. 58 l. n. 689/1981; • l’altra volta a coordinare lo stesso meccanismo, come ora reso eventuale, col rito carto- lare in appello e col concordato in appello. A queste due novelle riguardanti la fase di accesso alle pene sostitutive, se ne aggiunge una terza – aggiunta nel testo definitivamente approvato dal legislatore delegato del 2024 (non presente nello schema di correttivo) – riguardante invece il potere di revoca delle pene sostitutive per fatti sopravvenuti. 2. LA CENTRALITÀ DEL CONSENSO DELL’IMPUTATO PER ACCEDERE ALLE PENE SOSTITUTIVE L’art. 5 del Decreto correttivo Cartabia, integrando l’art. 58 l. n. 689/1981, indica quale condi- zione necessaria all’applicazione delle pene sostitutive, ad eccezione della pena pecuniaria, il consenso dell’imputato, manifestato personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

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