Dossier riforma giustizia penale Cartabia

L’art. 5 d.lgs. n. 31/2024 recita testualmente: «Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale».

L’intervento integrativo è senz’altro apprezzabile sul piano sistematico, poiché evidenzia la centralità del consenso dell’imputato nel novero dei presupposti sostanziali necessari per l’applicazione delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, laddove, nella di- sciplina originaria il detto requisito era evincibile unicamente sulla base della disciplina processuale (art. 545- bis c.p.p.). Sembra pertanto che, senza poteri di impulso dell’imputato – che si attiva nella richiesta di una pena sostitutiva – il giudice di prime cure (e, per i processi in corso, la Corte d’appel- lo) non possa procedere alla sostituzione. Si dirà che così il giudice viene spogliato del suo potere di ricamare la pena che meglio si cuce addosso all’imputato. Tuttavia, se in astratto la pena sostitutiva è certamente più favorevole di quella detentiva, la centralità del consenso per aprire le porte alla pena sostitutiva «è giustificata dalle non trascurabili ricadute del meccanismo di sostituzione introdotto dalla riforma Cartabia sulle ga- ranzie e sui diritti di libertà della persona sottoposta a processo, la quale, prestando il consenso ad una tale operazione, deve essere ben conscia che la pena sostitutiva non potrà essere sospesa condizionalmente; che sarà, altresì preclusa l’attivazione del meccanismo di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p. (sospensione dell’ordine di carcerazione) e che, in terzo luogo, resterà preclusa la possibilità di accedere ab initio alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in pro- va di cui all’art. 47 ord. penit. dell’affidamento terapeutico ai sensi dell’art. 94 D.P.R. n. 309/90. Conseguenze – come si vede – non trascurabili che impongono al giudice una particolare cura nel verificare la consapevolezza, attualità e genuinità del consenso prestato dall’interessato, se del caso disponendo la rinnovazione della manifestazione del medesimo» (Fiorentin).

3. LE SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI: SENTENCING SOLO EVENTUALE

L’ art. 2, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 31/2024 sostituisce integralmente il comma 1 dell’art. 545-bis c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia).

La disposizione, come riformulata dal Decreto correttivo, così risulta ora formulato: «Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena de - tentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 l. n. 689/1981.

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