Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il con- senso dell’imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna com- petente; in tal caso il processo è sospeso».
L’intervento mira, anzitutto, a snellire e velocizzare l’attuale meccanismo che prevede un (obbligatorio) preliminare avviso alle parti, al fine di acquisire il consenso dell’imputato e gli elementi che consentono di operare l’eventuale sostituzione della pena. La novellata disciplina prevede, infatti, che il giudice, qualora non ritenga sussistenti, nel caso di specie e avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 58 l. n. 689/1981, i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, non dovrà necessariamente attivare la fase di senten- cing disciplinata dall’art. 545- bis c.p.p. ma pronuncerà direttamente il dispositivo di con- danna a pena detentiva non sostituita. In altri termini, la modifica introdotta dal d.lgs. n. 31/2024, operando nell’ottica deflativa dei tempi processuali (evidentemente con un occhio agli obiettivi perseguiti dal P.N.R.R.), demanda al giudice un vaglio preliminare sulla effettiva sussistenza, nel singolo caso, delle condizioni per la sostituzione della pena, così consentendo un risparmio di tempi ed energie processuali nei casi in cui l’esame congiunto tra le parti sulla sostituzione della pena si pa- lesi ultroneo per assenza dei relativi presupposti (Fiorentin). In verità, già in questi termini si era orientata la giurisprudenza nel primo anno di appli- cazione del d.lgs. n. 150/2022, laddove avevo previsto la facoltà (e non obbligo) di rinviare udienza e sospendere il processo. La Cassazione ha subito chiarito che l’art. 545-bis c.p.p. non prevede affatto un obbligo per il giudice di rinviare l’udienza e sospendere il processo dopo la lettura del dispositivo per a acquisire informazioni dall’ufficio esecuzioni penali e dalla polizia giudiziaria, ma attribuisce al riguardo solo una mera facoltà il cui esercizio è rimesso al prudente apprezzamento del giudice (onde evitare inutili prolungamenti della durata del processo nel caso che gli elementi acquisiti consentano immediatamente di ritenere in concreto non adeguata la sostituzione della pena detentiva, pur se irrogata entro i limiti di durata che ne consentono ammissibile in astratto la sostituzione), salvo che sia lo stesso giudice a reputare necessario il rinvio
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