• al fine di acquisire informazioni utili a valutare l’adeguatezza della pena sostitutiva • oppure quando, avendo già valutato come adeguata la pena sostitutiva, debba provvedere all’elaborazione del programma di trattamento, la cui predisposizione da parte dell’imputato non è prevista dalla legge qua - le condizione di ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena (Cass. pen., Sez. 6, n. 46013/2023).
Nella medesima prospettiva di snellimento delle procedure, il meccanismo di sentencing viene obliterato anche nell’ipotesi in cui il giudice già disponga degli elementi necessari per operare la sostituzione della pena (incluso il necessario consenso dell’imputato, espresso in precedenza o nel corso dell’udienza) e possa, pertanto, disporre direttamente la sosti - tuzione della pena detentiva. En passant si ricorda che il rinvio dell’udienza disposto d’ufficio per consen - tire l’elaborazione del programma di trattamento non determina la sospen- sione dei termini di prescrizione, trattandosi di differimento non dovuto ad esigenze attinenti alla acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento dei termini a difesa ai sensi dell’art. 159, comma 1, n, 3, c.p. ( Cass. pen., Sez. IV, n. 40848/2023 ). La fase di sentencing subisce , per effetto delle modifiche apportate dal decreto correttivo, una decisa contrazione restando circoscritta a un ambito tendenzialmente residuale , ces- sando di costituire un passaggio ineludibile del procedimento per essere, invece, attivata nei (soli) casi in cui il giudice ritenga concretamente sussistenti le condizioni per addi - venire alla sostituzione della pena ma non disponga allo stato di elementi sufficienti per provvedere nell’immediatezza, ad esempio perché: • occorre acquisire il consenso dell’imputato • ritenga il consenso già espresso non attuale per il tempo trascorso dalla manifestazione del medesimo, • ritenga necessario acquisire ulteriori elementi istruttori nei termini indicati dal comma 2 della evocata norma processuale.
Nei primi due casi «il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, senti - te le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell’imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo» dell’art. 545-bis.
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