Dossier riforma giustizia penale Cartabia

Nell’ultimo caso, dovendo procedere ad ulteriori accertamenti, il giudice fissa un’apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso ed il giudice provvede ad acquisire tutte le informazioni necessarie ad assumere la decisione relativamente alla so- stituzione della pena ed, in particolare, le informazioni sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell’impu- tato; una volta ottenute, all’udienza fissata per l’eventuale sostituzione della pena principale, assume le proprie determinazioni sul trattamento sanzionatorio e «se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispon - denti» ; se, invece, le informazioni raccolte dimostrano che non è possi - bile disporre la sostituzione della pena principale con una sostitutiva, il giudice «conferma il dispositivo». In entrambi i casi, il giudice pubblica la decisione mediante lettura del dispositivo (come integrato o confermato).

Come si legge nella relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione del 16 aprile 2024, viene superata l’obbligatorietà dell’avviso alle parti della sospendibilità della pena: a diffe- renza del testo previgente ove il giudice doveva notificare un preliminare avviso alle parti per acquisire il consenso dell’imputato e gli elementi per operare la sostituzione, la modifica introdotta dal d.lgs. n. 31 gli attribuisce il potere di procedere immediatamente, nella ricor- renza dei relativi presupposti, alla sostituzione della pena detentiva con una delle pene sosti- tutive di cui al cit. art. 53. L’obbligo del preliminare avviso alle parti permane, pertanto, solo quando il giudice non possa decidere immediatamente, per la necessità magari di acquisire elementi informativi supplementari. La soppressione, nei casi appena indicati, della fase preliminare di confronto sulla sosti- tuibilità della pena pone il problema pratico del momento in cui dovrà essere espresso il consenso dell’imputato. Nel nuovo sistema, infatti, questo viene inserito tra i presupposti delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria (con una modifica dell’articolo 58 l. n. 689/1981), ma, in assenza di una specifica indicazione normativa, sarà la prassi a fornire le necessarie indicazioni. In dottrina si è prospettata la soluzione di consentire la manifestazione del consenso nelle conclusioni in dibattimento , pur al netto della considera- zione che - così opinando - esso verrebbe impropriamente a manifestare, in un atto che attiene ai profili di responsabilità dell’imputato, un’espressio - ne di volontà che riguarda (già) la dimensione sanzionatoria, afferendo alla tipologia della pena irrogabile, con possibile incisione della pienezza del diritto di difesa (Fiorentin).

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