La finalità di tagliare i tempi processuali perseguita dal decreto correttivo potrebbe, in de- finitiva, per una inopinata eterogenesi dei fini, avere ricadute esattamente opposte a quelle auspicate, nella misura in cui disincentiva il ricorso alle pene sostitutive e potrebbe. Si potrebbe superare, in parte, il problema, veicolando il detto consenso con i motivi di appello, ma, in tal caso, il sistema non lavorerebbe con l’auspicabile efficienza, poiché ver - rebbe traslata alla fase di gravame la sostituzione della pena: un’operazione, cioè, che ben avrebbe potuto realizzarsi già all’esito del processo di primo grado, evitando ulteriori ap- pesantimenti procedurali nella fase successiva. 4. LA PREZIOSA GIURISPRUDENZA SULLA NECESSARIA LA “PREVIA” PREDISPOSI- ZIONE DEL PROGRAMMA… La modifica normativa sulla non obbligatorietà della fase di sentencing non significa che occorre per forza arrivare in udienza non il programma già pronto. Giova rimarcare che – come sostenuto da Cass. pen., Sez. VI, n. 46013/2023 – nei casi in cui il giudice della cognizione valuti adeguata la pena sostituti- va richiesta dall’imputato, la mancata elaborazione del programma di trat - tamento non può giustificarne il rigetto, essendo espressamente prevista la facoltà per il giudice della cognizione – che diventa in questo caso scelta obbligata – di sospendere il processo per un tempo massimo di sessanta giorni al fine di rinviare l’udienza per predisporre il programma. Pertanto, la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non è più sog - getta alla condizione della preventiva elaborazione del programma di trat- tamento d’intesa con l’UEPE. Insomma, anche dopo gli interventi del decreto Correttivo, l’elaborazione del programma di trattamento non è prevista quale condizione di ammissibilità della richiesta di sostitu - zione della pena. Sarebbe incoerente sul piano sistematico una interpretazione della previsione che correla la decisione della sostituzione della pena alla fase successiva alla lettura del dispositivo, con l’imposizione a carico dell’imputato dell’onere di predisporre per l’udienza fissare per la decisione l’elaborazione di un programma di trattamento, in una fase processuale in cui l’epilogo del giudizio è per definizione ancora incerto, potendo evidentemente essere an - che assolutorio, così da rendere del tutto prematuro il coinvolgimento dell’UEPE. Tale ultima considerazione – continua sempre Cass. pen., Sez. 6, n. 46013/2023 – va rap- portata al grado del giudizio di merito in cui deve essere operata la sostituzione della pena
28
Made with FlippingBook Online newsletter maker