detentiva, essendo evidente che nel giudizio di appello, invece, l’elaborazione del pro - gramma di lavoro potrebbe certamente essere apprezzata dal giudice come elemento ul- teriore di valutazione della fondatezza del motivo di appello che dovesse investire nello specifico il punto della mancata sostituzione della pena detentiva breve da parte del giudice di primo grado. Più di recente, la Suprema Corte si è pronunciata nello stesso senso in un caso in cui era stata la Corte di appello che – a seguito di una richiesta di pena sostitutiva contenuta nel motivi di appello e di istanza di rinvio for- mulata in udienza di seconde cure non essendo pervenuto dall’UEPE il pro- gramma di trattamento – i giudici di appello rigettavano l’istanza di diffe- rimento e disponevano il rinvio alla successiva udienza, nella quale, invitate le parti a discutere, deliberavano in camera di consiglio, rideterminando la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza. L’ordinanza di rigetto del- la richiesta di rinvio riteneva che, nonostante l’inoltro della domanda da parte del difensore, a causa del mancato pervenimento del programma da parte dell’UEPE o da altro ente convenzionato, non ricorrevano le condizio- ni per procedere all’applicazione della pena sostitutiva. Avverso la pronuncia di seconde cure, l’imputato, per il tramite del difen- sore, interponeva ricorso per cassazione, lamentando nel primo motivo la violazione di legge in relazione all’ordinanza con la quale era stata respinga la richiesta di rinvio e l’erronea applicazione dell’art. 56 l. n. 689/1981. La Corte di appello ha ritenuto di non accogliere l’istanza di rinvio – che appariva legitti - ma in ragione dell’inerzia manifestata dall’ente interessato alla richiesta di individuazione di una struttura disponibile ove prestare il lavoro di pubblica utilità – immotivatamente soprassedendo dal ritenere possibile l’accesso dell’imputato alla pena sostitutiva quanto- meno della detenzione domiciliare. Cass. pen., Sez. VI, n. 21929/2024 accoglie il ricorso . Dopo aver ricostruito il quadro normativo delle nuove pene sostitutive, i giudici di legittimità ri- tengono che, ascrivendo al mancato arrivo del programma di trattamento, pur richiesto dalla difesa, la insussistenza delle condizioni per accedere alla pena sostitutiva, la Corte di appello ha dato rilievo ostativo all’accesso alla pena sostitutiva a una evenienza – quella del mancato pervenimento del programma trattamentale – che non ha fondamento nel dato normativo. Essa non trova riscontro in particolare nell’art. 545- bis c.p.p., il cui comma 1 prevede che il giudice, quando non sia possibile decidere immediatamente, debba fissare una apposita successiva udienza (secondo Sez. II, n. 50010/2023 e Sez. IV, n. 32357/2023, l’obbligo per il giudice di dare avviso della possibilità della conversione in pene sostitutive non si applica
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