Dossier riforma giustizia penale Cartabia

al patteggiamento trattandosi di norma che risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario) e, al comma successivo, che possa innestarsi una procedura partecipata, in cui, al fine di decidere sulla pena e sulla determinazione degli obblighi e delle relative prescri - zioni, il giudice possa acquisire dall’UEPE e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie; potendo, ancora, richiedere all’UEPE il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente. Nessun onere per l’imputato di presentare documentazione surrogatoria I giudici della sesta sezione di Cassazione richiamano uno dei tanti arresti in argomento nel quale si ribadisce che per il legislatore della riforma, a se - guito della pronuncia di condanna sul giudice (il quale emette una sanzione inferiore ai quattro anni di pena detentiva) grava un preciso onere di valu - tare la possibile applicazione di pene sostitutive che, assicurando forme di limitazione della libertà personale extra carcerarie, appaiono ugualmente idonee ad assicurare la funzione rieducativa, pur prevenendo il pericolo di commissione di ulteriori reati ( Cass. pen., Sez. II, n. 8794/2024 ). Per cui, nel caso in cui le informazioni richieste all’UEPE non siano tra - smesse entro il termine fissato con il provvedimento di rinvio dell’udienza ex art. 545- bis , comma 1, c.p.p., non sussiste alcun onere per l’imputato di presentare al giudice documentazione surrogatoria, sicché, in mancanza di tali atti, l’eventuale rigetto dell’istanza di sostituzione della pena può fon- darsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all’adozione dell’ordinanza di sospensione del processo ( Cass. pen., Sez. II, n. 12635/2024 , che ha annul - lato il dispositivo di conferma della sentenza di condanna, adottato ai sensi dell’art. 545- bis , comma 3, c.p.p. sul rilievo che, all’udienza di rinvio, non risultava pervenuta alcuna documentazione, né inviata dall’UEPE, né pro - dotta da parte dell’imputato). Alla luce di tale percorso giurisprudenziale, vi è un obbligo del giudice di compulsare l’en- te per il programma di trattamento al fine di acquisire ogni elemento utile ai fini della determinazione prevista dall’art. 545- bis , comma 3, c.p.p.. 4.1. SE SI ENTRA NELLA “SCANSIONE BIFASICA” OCCORRE RISPETTARE LE REGOLE PROCEDURALI Se non è necessaria la “preventiva” predisposizione del programma (prima della richiesta della pena sostitutiva), quest’ultimo – una volta avviata la procedura bifasica – rappre - senta condicio sine qua non per poter accedere successivamente (cioè al termine del pro - cedimento applicativo tracciato dalla riforma Cartabia) alle sanzioni sostitutive.

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