Dossier riforma giustizia penale Cartabia

In un caso deciso dalla Corte di Cassazione, la Corte di appello, a seguito di gravame in- terposto dall’imputato avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale, in riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato in quella di anni quattro di reclusione, disponendo sostituirsi la pena con la detenzione domiciliare, in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia aggravati ai danni della moglie e dei figli minorenni e in presenza di altra figlia minorenne. In particolare, in sede di appello l’imputato, alla udienza del 19 genna- io 2023, ha rinunciato ai motivi di appello riguardanti la affermazione di responsabilità, ribadendo quelli riguardanti la mancata concessione del- le attenuanti generiche e la dosimetria della pena, chiedendo la sua ride - terminazione entro i limiti di anni quattro con sostituzione in detenzione domiciliare. Sulla richiesta di sostituzione non risulta essersi instaurato il contraddittorio e la Corte ha senz’altro disposto la sostituzione della pena detentiva sul solo rilievo della «idoneità del domicilio familiare (ove non trovansi più le persone offese ed in cui è in corso la misura cautelare do - miciliare) che è a disposizione dell’imputato ed in vista di un più adeguato reinserimento sociale», dando informazione della sostituzione all’U.E.P.E. «per quanto di competenza». Avverso la sentenza ricorreva per cassazione il Procuratore Generale deducendo con unico motivo violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla disposta sostitu- zione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare in quanto decisa senza il parere del pubblico ministero e senza il previsto programma di recupero e reinserimento sociale con le correlate prescrizioni. Inoltre, la applicazione della misura sostitutiva - come previsto dalla l. n. 689/1981, art. 56 modificata dal d.lgs. n. 150/2022 - prevede che il giudice debba avere riguardo «a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professio - nale, di lavoro e di salute del condannato» e non operare la sostituzione, a tutto vantaggio dell’imputato, in modo per così dire “automatico”, semplicemente perché la pena inflitta rientra nei limiti normativi, dovendosi -come non è stato fatto nel caso di specie - valuta - re l’idoneità della pena inflitta al raggiungimento dello scopo di reinserimento sociale del condannato, come previsto dall’art. 27 Cost.. Cass. pen., Sez. VI, n. 47674/2023, così risponde: «Ritiene questa Corte che il Giudice di appello, nel procedere alla sostituzione della pena detentiva, non osservando le regole procedurali connesse alla “scansione bifasica”, non ha consentito l’interlocuzione del PM al quale non ha dato avviso del - la possibilità di pervenire alla sostituzione della pena, così integrandosi la nullità d’ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p., dedotta dal ricorrente.

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