Inoltre, la Corte di merito, in violazione di precisi obblighi a riguardo, non ha svolto alcun - necessario - esame, tra l’altro, sulle modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e sulla personalità dell’imputato; né ha giu - stificato la scelta del tipo di pena erogata e la sua idoneità al reinserimen- to sociale del condannato; infine, non ha disposto alcuna prescrizione alla quale l’imputato debba essere obbligato al fine di tale reinserimento con la correlata positiva presunzione di loro adempimento». 5. PENE SOSTITUTIVE IN APPELLO: IL TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA VARIA A SECONDA DELLA TRATTAZIONE “SCRITTA” OD “ORALE” DEL GIUDIZIO DI APPELLO La lettera z) dell’articolo 2 del D.lgs. n. 31/2024 , ai numeri 1) e 3) interviene sull’art. 598-bis c.p.p. per coordinare il meccanismo di sentencing di cui all’art. 545-bis c.p.p. con il giudizio di appello, mediante la scansione dei termini entro i quali l’imputato può esprimere una valida manifestazione del consenso , preservando inoltre, quanto più possibile, il contrad- dittorio scritto tra le parti nella forma di trattazione con rito camerale “non partecipato”.
UDIENZA NON PARTECIPATA Si inserisce, nell’art. 598 c.p.p. il comma 1-bis: «Fermo quanto previsto dall’articolo 597, l’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nel- le memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i pre - supposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una ap - posita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all’uf- ficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all’articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l’u - dienza si svolge senza la partecipazione delle parti».
Pertanto, in caso di differimento, anche l’udienza successiva procede con il rito cartolare, salva diversa determinazione dei giudici di appello. SI SUPERA IL DIRITTO VIVENTE In verità, prima dell’odierno ius novum , la Suprema Corte, nel caso di trat- tazione cartolare del giudizio di appello aveva posticipato la possibile ri- chiesta di accesso alle pene sostitutive fino all’atto della presentazione delle conclusioni scritte: quindi, fino a cinque giorni prima dell’udienza, sia nella
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