formulazione del ‘rito covid’, ai sensi dell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, ul- trattivamente ancora in vigore per le impugnazione proposte fino al 30 giu- gno 2024; sia per il rito Cartabia, previsto dall’art. 598-bis, comma 1, c.p.p. Premettendo che non solo quando è veicolata attraverso l’atto di appello o con la presentazione di nuovi motivi è tempestiva la richiesta della pena sostitutiva, ma anche nella fase della discussione, «in applicazione di tale principio e con riferimento al giudizio cartolare di appello, il termine utile per la difesa dell’imputato di proporre la richiesta risulta, pertanto, quello della formulazione delle conclusioni scritte, come avvenuto nel caso in esa- me» ( Cass. pen., n. 49319/2023 ). Diversa la disciplina – soprattutto le tempistiche – per accedere alle pene sostitutive qua - lora il giudizio di appello si svolga con la discussione orale
UDIENZA PARTECIPATA Nei casi di udienza partecipata, il consenso alla sostituzione della pena de- tentiva con una pena sostitutiva può essere espresso sino alla data dell’u- dienza (comma 4- bis dell’art. 598 c.p.p.); il procedimento resta il medesi - mo descritto al comma 1- bis .
La norma in questione dettata decreto correttivo Cartabia è opportuna per regolare il con - flitto esistente in seno al giudice nomofilattico. Mentre infatti, un orientamento riteneva che la richiesta dell’imputato alla sostituzione della pena detentiva dovesse essere formu - lata non necessariamente con l’atto di appello o con i motivi nuovi ex articolo 585, comma 4, Cpp ma anche al più tardi - nel corso dell’udienza di discussione d’appello (Cassazione, sezione VI, nn. 33027 e 47674/2023), per altra posizione «affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi, la stessa debba essere veicola- ta attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime delle impugnazioni in genere e dell’appello in particolare attraverso i motivi nuovi, quando ciò, ovviamente, sia in concreto possibile» (Cassazione, sezione VI penale, n. 41313/2023). Se, quindi, non era spirato il termine per proporre nuovi motivi, è in quella sede che va avanzata la richiesta; e, qualora scaduto tale termine, si chieda la pena sostitutiva in sede di discussione, i giudici di seconde cure la riterranno tardiva e il relativo ricorso, sul punto, inammissibile.
Il Dlgs n. 31/2024, come detto, non sposa nessuno dei due orientamenti: il termine ultimo per chiedere la pena sostitutiva (non è né quello del ter - mine di presentazione dei motivi, anche, aggiunti, né quello dell’udienza di discussione ma) è sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione del giudizio di seconde cure.
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