Dossier riforma giustizia penale Cartabia

5.1. PENE SOSTITUTIVE IN APPELLO QUALORA LA PENA IN APPELLO “SCENDA” FINO A QUATTRO ANNI Il successivo (e aggiunto) comma 4- ter si occupa del caso in cui, «per effetto della deci - sione sull’impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni». In tale ipotesi, • la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, incluso il consenso dell’imputato, sostituisce la pena detentiva, senza attivare il sentencing . • Se, invece, è necessario acquisire il consenso dell’imputato, la corte deposita il disposi - tivo, assegna all’imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il con- senso e fissa udienza non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. ̵ Se il consenso è acquisito, all’udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. ̵ Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si attiva il meccanismo di sentencing di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell’art. 545- bis c.p.p. in quanto applicabili. 5.2. IL RIDIMENSIONAMENTO DEL MODELLO BIFASICO PURE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO Si accentua, anche in sede di appello, l’eventualità dell’udienza di sentencing solo laddove i giudici non hanno la documentazione e le informazioni necessarie per poter decidere in ordine alla sostituzione della pena detentiva. In verità, già in questo senso si era peraltro espressa la giurisprudenza di le- gittimità, ritenendo che il giudice, nell’applicazione del nuovo regime delle pene sostitutive previsto dalla Riforma Cartabia anche per i processi penden - ti al momento della sua entrata in vigore, non può disattendere la richiesta dell’imputato di sostituzione della pena detentiva breve, per il solo fatto che la domanda non è corredata dalla richiesta formale e dalla presentazione di un programma già definito con uno degli enti preposti allo scopo. Nulla osta che in una situazione in cui (come quella verificatasi nel caso concreto) la do - manda venga avanzata in assenza di una definizione individuata della pena sostitutiva il giudice disponga l’esame della questione a successiva udienza dedicata proprio a tale esame completo ( Cass. pen., Sez, VI, n. 11980/2024 ).

34

Made with FlippingBook Online newsletter maker