L’ampliamento del regime anche ai processi pendenti nella fase di merito - in primo grado o in appello - va applicato con l’interpretazione più estensiva possibile . Cioè favorendo, anche in caso di processo già pendente alla data del 30 dicembre 2022, la maggiore appli - cabilità possibile dei nuovi metodi di espiazione della pena detentiva breve. Il monito della Cassazione è chiaro: occorre seguire la nuova cultura - anche di rilievo internazionale - che si oppone alla visione “carcerocentrica”. La detenzione breve è spesso, infatti, un’esperienza che può avere risvolti più negativi che altro senza neanche costituire una vera garanzia contro il rischio di recidiva. Mentre l’espiazione in ambiti condivisi con persone “libere” può meglio assicurare il compimento di un percorso riedu - cativo di chi si è macchiato di un reato. Altri due profili di estremo interesse nell’individuazione del corretto percorso ermeneuti- co, sposato dalle norme introdotte dal Decreto correttivo Cartabia sono: • la scelta (bocciata dai giudici di legittimità) del giudice che aveva ritenuto di applicare il Protocollo adottato dagli uffici giudiziari milanesi, dall’ufficio interdistrettuale per l’esecuzione esterna e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati e della Camera penale di Milano, in particolare dove detta il criterio della tempestività nella presentazione della documentazione inerente la domanda. La Cassazione precisa che tale criterio non può superare l’ispirazione legislativa tesa alla maggiore applicazione possibile delle nuove pene sostitutive e che rappresenta al più un’indicazione, ma non un presupposto pre - visto a pena di decadenza. Ciò che tra l’altro nell’ordine delle fonti normative non po - trebbe prescrivere un Protocollo d’intesa; • neanche la circostanza che il difensore, nominato la mattina stessa dell’udienza, fosse sprovvisto di procura speciale giustificava il rifiuto de plano di applicazione della sostitu- zione. Anche tale presupposto poteva ben essere reintegrato a seguito di fissazione di nuo - va successiva udienza (ancora, Cass. pen., Sez. VI, n. 11980/2024). In verità, su quest’ultimo punto, altri arresti hanno ritenuto che, invece, il consenso debba essere espresso subito, nella prima udienza utile, senza che sia possibile avanzare istanze di rinvio per acquisirlo. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l’imputato, personal- mente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsen- tire, ex art. 545-bis c.p.p., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fase processuale successiva alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l’apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più ade - guata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di indivi- dualizzazione del trattamento derivanti dall’art. 27, comma 3, Cost. ( Cass. pen., Sez. II, n. 10641/2023 ).
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