5.3. ANCHE IN APPELLO, SE NON C’È IL CONSENSO NIENTE PENE SOSTITUTIVA EX OFFICIO Il consenso è condicio sine qua non per accedere alle pene sostitutive (diversa dalla pena pecuniaria) anche per i procedimenti in appello. Dal punto di vista processuale, inoltre, le Sezioni Unite Punzo n. 12872/2017 , premessa la distinzione tra la richiesta di rimodulazione del trattamen - to sanzionatorio e quella, apparentemente simile, della sostituzione della pena, hanno già negato che il giudice di appello possa applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non ri- sulti formulata alcuna specifica e motivata richiesta in merito e che le ecce - zioni tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, c.p.p. (eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello) non autorizzano al - cuna estensione generalizzata alla possibilità di sostituire la pena detentiva prevista dall’art. 58 l. n. 689/1981. Ponendosi nel solco di tali coordinate interpretativa, la giurisprudenza di Cassazione era già pervenuta a tali conclusioni, ritenendo che il giudice di appello è tenuto a motivare sulla meritevolezza da parte del condannato in prime cure di avere accesso o meno alle pene sostitutive soltanto quando vi sia stata una sua domanda in tal senso. Se, invece, entro l’udienza di discus- sione dell’appello il difensore non sollecita il giudice in tal senso non potrà poi impugnare la decisione lamentando la mancata applicazione della pena sostitutiva, compresa la mancata motivazione della decisione sul punto. Ma soprattutto - nel caso di vigenza della disciplina transitoria della riforma - non potrà il ricorrente in Cassazione sostenere l’illegittimità della condan- na per il mancato avviso da parte del giudice sulla possibilità di “sostituire” la pena detentiva breve ( Cass. pen., Sez. III, n. 10233/2024 ). A norma della disposizione transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150/2022 – applicabile al proce- dimento pendente alla data del 30 dicembre 2022 – spetta alla parte attivare l’esame del giudice sulla sostituzione della pena e non vige la regola che sia il giudice tenuto a dare avviso alle parti né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, è tenuto a motivarne la mancata applicazione. 5.4. IL FAVOR SOSTITUTIONIS E LA “NECESSARIA CONTINUITÀ” TRA GIUDIZIO DI PRIMO E SECONDO GRADO La minuziosa attenzione del Decreto correttivo Cartabia nella regolamentazione del per- corso di accesso alle pene sostitutive, non solo in primo grado ma financo nel giudizio di appello, dimostra che la normativa introdotta dalla riforma Cartabia è a maglie larghe, at -
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