Dossier riforma giustizia penale Cartabia

tribuendo al giudice della cognizione una discrezionalità considerevole, imponendogli un vero e proprio “cambio di passo” rispetto agli standard valutativi cui è tradizionalmente abituato; sotto questo profilo sembra permanere il rischio che in sede applicativa si possa eludere la logica posta alla base della riforma – chiaramente ispirata al favor sostitutionis – tenuto conto degli ampi margini valutativi riservati al giudice. La Suprema Corte, come detto, spinge in tale direzione, affermando che «il giudice di primo grado in sede di condanna ovvero il giudice di appello chia - mato a pronunciarsi ex art. 95 d.lgs. n. 150/2022 è tenuto a valutare i criteri direttivi di cui all’articolo 133 c.p. sia ai fini della determinazione della pena da infliggere, sia subito dopo, ai fini della individuazione della pena sosti- tutiva (ex art. 58 d.lgs. n. 150/2022), con l’ovvia conseguenza che tra i due giudizi deve esservi continuità e non insanabile contraddittorietà, favoren- dosi l’applicazione di una delle sanzioni previste dall’art. 20-bis c.p. tanto minore rispetto ai limiti edittali risulti la pena in concreto inflitta» ( Cass. pen., Sez. II, n. 8794/2024 ). In tale ottica di favor sostitutionis si segnala la diversa rimodulazione del pericolo di recidiva. Per la Suprema Corte, l’applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo al meglio, sia pure in un’ottica che si proietta necessariamente dopo il completamento del percorso rieducativo conseguente all’applicazione; essa è, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre attraverso l’adozione di quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa, la quale in quanto di tipo non restrittivo, o del tutto restrittivo, necessita di adeguati controlli e prescrizioni ( Cass. pen., Sez. V, n. 43622/2023 ). Ancora, appare utile ricordare, che: • il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione di pene sostituti - ve in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 c.p. contenuto nell’art. 58 l- n. 689/1981 contenuto dall’art. 58 l. n. 689/1981, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Cass. pen., Sez. II, n. 8794/2024). • in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostati- va all’applicazione la circostanza che il condannato sia sottoposto a misura alternativa alla detenzione per altra causa (Cass. pen., Sez. I, n. 11950/2024).

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