• nel giudizio di appello, i giudici, nel riformare una decisione di proscioglimento, pro- nuncia sentenza di condanna dell’imputato, sono tenuti a valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive, celebrando, ove necessario l’u- dienza di sentencing , motivando specificamente ove ritenda insussistenti le condizioni per la loro applicabilità ( Cass. pen., Sez. II, n. 2341/2024 ). • il giudice di secondo grado che, in presenza di motivi d’appello richiedenti la conver - sione di una pena detentiva in pena pecuniaria in conformità dell’art. 53 l. n. 689/1981, non offre una motivazione sufficiente in merito al rifiuto di tale conversione, incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 l. n. 689/1981 ( Cass. pen., Sez. II, n. 16362/2024 ).
5.5. COORDINAMENTO ANCHE CON LA RICHIESTA DI CONCORDATO SUI MOTIVI DI APPELLO
La lett. aa) dell’art. 2 d.lgs. n. 31/2024 interviene sull’art. 599- bis c.p.p., in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, per coordi - narne le disposizioni con le modifiche apportate dalla lettera z), precisan - do che anche nel caso in cui i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportino la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva il Pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice la pena sulla quale sono d’accordo e che nell’ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitu - tiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 598-bis c.p.p., ma il consenso dell’imputato deve essere espresso, a pena di decadenza, entro i 15 giorni antecedenti all’udienza.
Anche in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, la Suprema Corte ha affermato che il giudice non può sostituire d’ufficio la pena detentiva con le pene sosti - tutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti ( Cass. pen., Sez. IV, n. 43980/2023 ). Cosa accade se la Corte di appello non accolga la richiesta di concordato e il giudizio si svolge in forma cartolare secondo il ‘rito covid’? Tale fattispecie era disciplinata dalla norma previgente, dettata per un si- stema che, però, non contemplava la possibilità della trattazione scritta in alternativa a quella orale e che, di conseguenza, non disciplinava espres - samente l’ipotesi in cui nell’udienza fissata per il giudizio di appello ex art. 601 c.p.p. venisse rigettata la richiesta di concordato. Nell’assetto codici - stico originario, infatti, la necessaria presenza delle parti rendeva super- fluo la fissazione di una nuova udienza nel caso di rigetto della richiesta di
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