concordato, proprio perché le parti erano già presenti in udienza e, quindi, in quella sede avevano la possibilità di interloquire e, eventualmente, rimo- dulare l’accordo. Tale possibilità è venuta meno nel regime emergenziale in quanto, avendo optato per la trattazione scritta, l’udienza si svolge senza la presenza del- le parti e queste non hanno quindi la possibilità di interloquire sul rigetto dell’accordo. Proprio per questa ragione, la Riforma Cartabia ha ritenuto di prevedere espressamente il rinvio dell’udienza con la partecipazione in presenza, qualora non sia accolto il concordato sui motivi preventiva- mente formulato.
In conclusione, con l’obiettivo di individuare una soluzione idonea a salvaguardare il dirit- to all’effettiva partecipazione ed allo svolgimento del diritto di difesa con espresso riferi- mento alla disciplina emergenziale, la Suprema corte ritiene che «la soluzione corretta sia quella di valorizzare la ratio sottesa all’art. 599-bis c.p.p. nella formulazione applicabile ratio temporis, ritenendo che la necessaria citazione dell’imputato a comparire in dibat - timento, in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata, è dovuta non solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dall’udienza fissata ai sensi dell’art. 601 c.p.p., ma anche quando la richiesta è stata proposta nell’ambito del rito a trattazione scritta di - sciplinato dalla normativa emergenziale» ( Cass. pen., Sez. VI, n. 37981/2023 ). Negli stessi termini, più di recente, la Cassazione ha ribadito il principio se - condo cui la sentenza emessa nell’udienza cartolare prevista dalla discipli- na emergenziale, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all’imputato la proposizione di un nuovo accordo, è affetta da nullità a regime intermedio quando l’appellante con le proprie conclusioni scritte, ha richiesto che venga accolto il concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pure in via subordinata, per l’ipotesi di rigetto dell’accordo ex art. 599- bis c.p.p. ( Cass. pen., Sez. II, n. 6585/2024 ). 6. LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE PENE SOSTITUTIVE Per aumentare il perimetro applicativo delle pene sostitutive, la riforma Cartabia ha det - tato una disciplina transitoria, oggetto di numerosi e recenti arresti chiarificatori da parte della Suprema Corte. Secondo il novum normativo introdotto dalla riforma Cartabia, le pene sostitutive sono applicabili anche ai processi in corso all’entrata in vigore della disciplina normativa (30
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