dicembre 2022) che si trovino in primo grado e in appello. Qualora il procedimento sia pen - dente innanzi alla Corte di cassazione in tale data, il condannato a pena detentiva non su- periore a quattro anni potrà presentare istanza di applicazione di pene sostitutive al giudi- ce dell’esecuzione. La Cassazione ha precisato che affinché la richiesta sia da considerarsi am - missibile, se presentata per la prima volta in sede di appello, è necessario che la sentenza di primo grado risulti pronunciata prima del 30 dicembre 2022. Cass. pen., Sez. III, n. 25862/2024 , ha perciò respinto il ricorso con cui si lamentava che la decisione di secondo grado avesse respinto la richiesta di sostituzione, proprio in quanto promossa solo nel giudizio di appello. In- fatti, secondo l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte la richiesta era inammissibile perché poteva esser utilmente promossa nel giudizio pen - dente in corso, che era appunto quello di primo grado nel caso concreto ri - solto. E ciò vale a prescindere dalla circostanza di quale fase avesse raggiun- to il giudizio di primo grado che, nel caso concreto, pacificamente non si era ancora concluso con l’emissione della decisione. In effetti, se la domanda fosse stata già avanzata in primo grado e fosse stata respinta, tale diniego poteva essere impugnato utilmente dinanzi al giudice di secondo grado attraverso uno specifico motivo di appello. Per gli ermellini, «la citata disposizione transitoria deve essere pianamente intesa, peraltro secondo il suo chiaro tenore letterale, nel senso che le disposizione sopravvenute si appli - cano alternativamente o ai giudizi di primo grado o a quelli di appello che fossero pendenti al momento della entrata in vigore della normativa sopravvenuta; con ciò si vuole inten- dere che, laddove, come nel caso che interessa, il giudizio fosse sitato tuttora pendente in primo grado al momento della entrata in vigore delle disposizioni più favorevoli sarebbe stato indefettibile onere dell’imputato, in ogni fase di tale grado di giudizio, formulare istanza volta all’applicazione delle nuove sanzioni sostitutiva, ma, laddove tale facoltà non fosse stata tempestivamente esercitata, la stessa non poteva essere “recuperata” nel successivo grado di appello (ove lo stesso non fosse già stato pendente al momento della entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022), nel corso del quale l’eventuale richiesta da parte dell’interessato poteva essere presentata esclusivamente sotto le forme di un motivo di impugnazione volto a contestare la decisione emessa nel primo grado di giudizio e con la quale la richiesta di ammissione alle sanzioni sostitutive, a suo tempo formulata, era stata respinta».
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