Dossier riforma giustizia penale Cartabia

Procedimento “pendente in Cassazione”: segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza d’appello La Suprema Corte si è occupata del caso di processo definito in appello pri - ma dell’entrata in vigore della riforma il 30 dicembre 2022 e non ancora pendente in sede di legittimità. Occorre distinguere diverse fattispecie che si sono riscontrate nella pratica e portate all’attenzione dei giudici di legittimità. La prima è quella in cui il ricorso ha ad oggetto una sentenza de - liberata in secondo grado prima del 30 dicembre 2022 – in quan- to il dispositivo è stato letto il 4 novembre 2022 – ma per la qua - le alla data di entrata in vigore della novella non era ancora stata depositata la motivazione (che è stata poi depositata il 2 febbraio 2023). Si è ritenuto che il procedimento era da considerarsi pendente dal mo - mento della deliberazione della sentenza di seconde cure: una volta de- ciso il processo nel grado con la lettura del dispositivo, il decisum , non vigendo in quel momento ancora gli artt.20-bis c.p. e 545-bis c.p.p., si era già consolidato, essendo la successiva stesura della motivazione solo un aspetto illustrativo delle ragioni poste a fondamento di quello. In definitiva, ai fini dell’applicabilità della norma transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, la pronuncia del dispositivo della sentenza di con- danna in secondo grado, ancorché ci sia ancora da redigere la motivazione, determina la pendenza del procedimento innanzi la Corte di cassazione e quindi la possibilità per il condannato di presentare istanza di applicazione delle pene sostitutive al giudice dell’esecuzione entro trenta giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza ( Cass. pen., Sez. IV, n. 43975/2023 ). Stesse conclusioni sono state adottate per il caso (per anch’essa nulla sta - tuisce la norma transitoria) in cui, alla data di entrata in vigore della ri - forma Cartabia, era già stata emessa e depositata la sentenza di appello ma non era stato ancora proposto il ricorso per Cassazione. I giudici di le- gittimità escluso la presenza di un vuoto normativo, rigettando la relativa questione di legittimità costituzionale, ritenendo che, ai fini dell’applica - zione dell’art. 95 citato, la locuzione « procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione », al pari di quella riferita alla pendenza del grado di appello, si riferisce al segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza dell’appello o, nel secondo caso, del giudice di primo grado ( Cass. pen., Sez. V, n. 37022/2023 e Sez. VI, n. 34091/2023 ).

Tale esegesi cerca di non creare discriminazioni irragionevoli, in ragione della sostanziale identità delle situazioni comparate rispetto alla ratio della norma, essendo a tal fine equi- parati i casi di presentazione del ricorso per cassazione depositato prima del 30 dicembre 2022, ovvero di decorso del termine per impugnare ex art. 585 c.p.p. a cavallo della predetta data con successiva proposizione del ricorso. In entrambi i casi è comunque preclusa ogni

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