Dossier riforma giustizia penale Cartabia

valutazione da parte del giudice di cognizione in ragione della definizione del giudizio di appello. Coerente con la finalità della norma transitoria risulta, quindi, l’estensione al caso in esa- me del procedimento descritto dall’art. 95 dinanzi al giudice dell’esecuzione, non potendo ciò essere inibito esclusivamente per un fattore cronologico, non imputabile ai ricorrenti, connesso allo svilupparsi del secondo grado di giudizio e alla successiva entrata in vigore del decreto Cartabia. 6.1. VUOTO DI TUTELA NEL CASO IN CUI L’IMPUGNAZIONE NON VIENE PRESENTATA E IL PROCESSO È “SOLO FORMALMENTE” PENDENTE? I dubbi di costituzionalità permanevano nella diversa fattispecie nella quale, una volta depositate (dopo il 30 dicembre 2022) le motivazioni, l’imputato decida di non presen- tare ricorso per cassazione. All’uopo, il Tribunale di Marsala sollevava questione di legittimità costituzionale della disposizione transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non consente di presentare al giudice dell’esecuzione ex art. 666 c.p.p. entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di appli- cazione di una delle pene sostitutive di cui all’art. 20- bis c.p., ai condannati a pena de- tentiva non superiore a 4 anni nei confronti dei quali, al momento dell’entrata in vigore del succitato decreto, pendeva dinanzi alla Corte di appello il termine per il deposito della sentenza. In questo caso, invero, in cui per economicità di giudizio si è ritenuto, di non propor - re ricorso per cassazione, ed inoltre, non sarebbe stato possibile, in sede di giudizio di appello, richiedere la sanzione sostitutiva, poiché la sentenza era stata emessa in data antecedente all’entrata in vigore in vigore della riforma Cartabia ma depositata fuori ter- mine rispetto ai 90 giorni indicati nel dispositivo, in data successiva all’entrata in vigore della predetta riforma. Il giudice a quo non riteneva possibile percorrere la strada della lettura costituzional- mente orientata in quanto la « pendenza davanti alla Cassazion e» anche se è stata estesa, anticipandola al momento delle more del deposito della motivazione, presuppone che il ricorso di legittimità venga poi presentato; venendosi, così, a creare una «zona franca» del controllo di costituzionalità delle leggi che la Consulta vuole proprio evitare, soprat - tutto laddove si verta, come nel caso di specie, in materia di diritti, fondamentali e invio- labili.

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