Di diverso avviso la Corte costituzionale che, nella sentenza n. 25/2024 , ha dichiarato le questioni non fondate in quanto, successivamente all’or - dinanza di rimessione, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha in quanto, ai fini dell’applicabilità del regime transitorio previsto dalla dispo- sizione censurata, deve considerarsi «pendente innanzi la Corte di cassa - zione» qualsiasi processo che, alla data di entrata in vigore della riforma, fosse stato definito dalla corte d’appello mediante la pronuncia del disposi- tivo: e, dunque, anche quei processi nei quali sia ancora pendente il termine fissato dal collegio per il deposito delle motivazioni ( Cass. pen., Sez. IV. n. 43795/2023 ), ovvero nei quali sia pendente il termine per il ricorso per cas - sazione ( Cass. pen., Sez. V, n. 37022/2023 e Sez. VI, n. 34091/2023 ). Invero, la norma enucleata dal diritto vivente con riferimento all’ipotesi specifica del con- dannato in grado d’appello, per il quale pendesse ancora il termine per il deposito della sentenza ovvero quello per la proposizione del ricorso per cassazione al momento dell’en- trata in vigore della riforma, non è estraibile dal dato letterale del secondo periodo dell’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150/2022. Tuttavia, tale norma non è incompatibile con il dato te - stuale, inserendosi in uno spazio non regolato in maniera difforme dal legislatore; e non può pertanto ritenersi il risultato di un’interpretazione contra legem. La norma in questione deve, semmai, considerarsi il frutto di una interpretazione analo- gica, senz’altro consentita in materia processuale a fronte di una lacuna non intenzionale della legge, in applicazione degli ordinari canoni ermeneutici. Che la lacuna non fosse intenzionale, d’altra parte, è mostrato dalla stessa relazione illu - strativa al d.lgs. n. 150/2022, in cui si sottolinea che «le modifiche normative che riguar - dano il sistema sanzionatorio hanno pacificamente natura sostanziale e, pertanto, sono soggette al principio di irretroattività in malam partem e di retroattività in bonam partem. Le disposizioni che elevano il limite della pena detentiva sostituibile sono più favorevoli al reo e devono essere applicabili retroattivamente, salvo il limite del giudicato (art. 2, com- ma 4, c.p.)» . Ciò che mostra come la chiara intenzione del legislatore fosse quella di assicu - rare la possibilità di accedere alle nuove pene sostitutive a tutti i processi in corso sino alla loro definizione con sentenza irrevocabile: possibilità assicurata, anche negli interstizi non coperti dal dato letterale del prodotto legislativo, proprio dall’interpretazione ora riferita della giurisprudenza di legittimità. Una simile interpretazione, infine, non è affatto preclusa - ai sensi dell’art. 14 preleggi - dal carattere transitorio, e dunque asseritamente eccezionale, della disposizione censu- rata, come erroneamente sostiene il rimettente. La disposizione censurata è, all’opposto,
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