espressiva di un principio generale dell’ordinamento, per di più di rango costituzio- nale: quello, cioè, secondo cui le norme più favorevoli in materia di sanzioni punitive devono, di regola, essere applicate retroattivamente a tutti i processi in corso. Sicché l’interpretazione analogica adottata dalla Corte di cassazione costituisce, al tempo stesso (doverosa) interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata. A fronte, dunque, di un diritto vivente che ha già estratto dalla disposizione censurata una norma non incompatibile con i parametri costituzionali evocati, le questioni sol- levate dal rimettente debbono essere dichiarate non fondate. 6.2. ANCHE SE IL RICORSO PER CASSAZIONE PRESENTATO VIENE DICHIARATO INAM- MISSIBILE È POSSIBILE CHIEDERE LA PENA SOSTITUTIVA AL GIUDICE DELL’ESE- CUZIONE Altra questione sulla quale la Suprema Corte si è già pronunciata è la seguente: «se, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, l’intervenuta dichiarazione di inam - missibilità del ricorso, pendente innanzi al Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, precluda al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, di presentare al giudice dell’esecuzione istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui alla l. n. 689/1981 entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sen- tenza». La Suprema Corte ha escluso tale preclusione, «risultando ragionevolmen - te ed eccezionalmente estesa, in presenza di una previsione normativa che regola una specifica ipotesi di superabilità del giudicato, la disciplina della sopravvenuta legge più favorevole» ( Cass. pen., Sez. I, n. 48579/2023 ). Trattandosi di norma sopravvenuta di fatto “sostanziale” in quanto relativa al percor - so afflittivo dello sconto della pena, va seguito il principio del favor rei: cioè un’inter - pretazione che renda fruibile il beneficio. Per cui, secondo i giudici di legittimità, vanno equiparati i casi dell’inammissibilità e del rigetto del ricorso. Consequentur , la previsione transitoria della riforma che ne consente l’applicazione ai giudizi pendenti in Cassazione alla data del 30 dicembre 2022 va estesa anche al caso del ricorso dichiarato inammissi - bile, in quanto l’art. 95 richiede esplicitamente solo che il procedimento sia pendente alla tale data e non fa differenze in base alla sorte dei ricorsi di legittimità.
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