7. REVOCA DELLA PENA SOSTITUTIVA PER CONDANNA SOPRAVVENUTA
In sede di varo definitivo del decreto correttivo il governo ha ampliato il contenuto novel - listico dell’art. 5 d.lgs. n. 31 che, per l’effetto, è stato suddiviso in due lettere.
Oltre alla lett. a), recante la suesposta modifica all’art. 58 l. n. 689/1981, il legislatore delegato del 2024 ha aggiunto una lett. b) con cui inserisce all’ art. 72 legge n. 689 del 1981, rubricato « Ipotesi di responsabilità penale e revoca », al quarto comma, dopo le parole: « per un delitto non colposo commesso» le seguenti: « dopo l’applicazione ovvero ». Con tale innesto l’art. 72 legge n. 689/1981, già interamente riscritto dal d.lgs. n. 150/2022, prevede d’ora in poi la revoca della pena sostitutiva in caso di condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso non più solamente durante l’esecuzione della stessa, ma anche dopo l’ap - plicazione della pena sostitutiva.
Il legislatore delegato del 2024 non ha invece recepito, sempre in tema di potere di revoca delle pene sostitutive, le osservazioni che erano state formulate dalla Commis - sione giustizia del Senato in sede di parere, con cui aveva chiesto al governo di valutare “l’opportunità di modificare l’art. 62 della predetta l. n. 689 introducendo la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive quando non è sufficiente modificare modalità esecu- tive e prescrizioni in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore peri- colosità sociale”. Tale suggestione, a sua volta, era stata avanzata de iure condendo dai primi commentatori dello schema di correttivo, che avevano sollecitato di disciplinare un’ipotesi, già presentatasi nella prassi dell’esecuzione delle pene sostitutive: quella in cui nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza di condanna e la valutazio- ne del magistrato di sorveglianza in sede di avvio dell’esecuzione della pena sostitutiva siano intervenuti fatti nuovi che siano indici di una sopravvenuta maggiore pericolosità sociale, tale da non potere essere neutralizzata attraverso una mera modifica delle mo- dalità esecutive o prescrizioni relative alla pena sostitutiva. A livello intertemporale , poiché la nuova causa di revoca delle sanzioni sostitutive in conseguenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo riportata dopo l’ap- plicazione della pena non detentiva costituisce, all’evidenza, norma di sfavore , sarà applicabile solo per fatti commessi successivamente al 4 aprile 2024.
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