Dossier riforma giustizia penale Cartabia

Come rilevato

Si tratta del punctum dolens : la circostanza che renderà molto difficoltosa l’applicazione della nuova normativa è il fatto che le irregolarità accertate dagli organi di controllo non sono suscettibili di elisione mediante con- dotte ripristinatorie per il semplice motivo che le alterazioni/trasforma - zioni subite dall’alimento, nella quasi totalità dei casi, sono materialmente irreversibili. Tendenzialmente, il prodotto finito non è suscettibile di essere “ritratta- to” per offrire al consumatore un alimento genuino, igienicamente salubre e puro. Ne consegue che il ripristino dello status quo ante (vale a dire l’eli- minazione dell’irregolarità cui deve essere finalizzata la prescrizione) non è possibile (Paone).

Detenzione domiciliare sostitutiva: per la Consulta la disciplina contenuta nel d.lgs. 150/2022 è rispettosa dei criteri dettatati dalla legge delega

La Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 84/2024 ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Bologna in relazione alla nuova disciplina delle pene sostitutive introdotta dalla D.Lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia). In particolare, la Corte, con riferimento alla detenzione domiciliare sostitutiva e a un lamentato vizio di eccesso di delega in ragione della disciplina più favorevole rispetto a quella dell’omonima misura alternativa alla detenzione, ha affermato che le modalità esecutive della detenzione domiciliare sostitutiva sono rispettose dei criteri di delega indicati nella L. n. 134/2021. In particolare, la previsione, da parte del legislatore della riforma, di un più favorevole re- gime del limite minimo di permanenza nel domicilio (almeno dodici al giorno), così come di un’ampia possibilità di uscire dal domicilio stesso in relazione a “comprovate esigen- ze familiari, di studio, di formazione professionale di lavoro o di salute”, è coerente – ha osservato la Corte – con la spiccata funzionalità rieducativa di questa pena sostitutiva , che prevede uno specifico programma di trattamento elaborato dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato. Ciò appare conforme all’idea – che è alla base della riforma – di una “pena-programma” caratterizzata da elasticità nei con - tenuti, perché funzionale alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in modo da garantire la risocializzazione del condannato e, assieme, una più efficace tutela della collettività.

46

Made with FlippingBook Online newsletter maker