03 LE INDAGINI PRELIMINARI Numerose le novità del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 nella fase delle indagini preliminari, soprattutto nella fase relativa alla sua chiusura ed il prevenire la stasi del pro - cedimento rivisitando l’istituto dell’avocazione e alcune finestre giurisdizionali introdotte dalla riforma Cartabia. Viene inoltre superata l’asimmetria del nuovo parametro normativo per aprire le porte del giudizio (della ragionevole previsione di condanna) estendendola anche per i reati di competenza dinanzi al giudice di pace e al processo penale de societate. 1. LA “RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA”… Gli artt. 6 e 7 del decreto correttivo Cartabia intervengono sulla regola di giudizio necessa- ria per aprire le porte del processo – già modificata dal d.lgs. n. 150/2022 – estendendola ai procedimenti che si svolgono dinanzi al giudice di pace e quelle che vedono “imputate” le persone giuridiche. Facciamo, però, un piccolo passo indietro. Prima della riforma Cartabia il pubblico ministero, una volta concluse le indagini, per deci- dere se avanzare richiesta di archiviazione o richiesto di rinvio a giudizio, doveva verificare se gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari fossero (o meno) idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Stessa regola di giudizio vigeva in sede di udienza preliminare qualora il GUP do- veva decidere se disporre il rinvio a giudizio o pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
La regola di giudizio è divenuta più stringente con la modifica del legisla - tore Cartabia in quanto adesso l’archiviazione potrà essere richiesta sol - tanto se «gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o appli- cazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».
La disposizione si correla allora, quale regola di giudizio, a quella che è stabilita dall’art. 533 c.p.p. ai fini della condanna, volendo significare che il pubblico ministero è tenuto a solle -
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