Dossier riforma giustizia penale Cartabia

citare l’archiviazione ove difetti un compendio indiziario idoneo ragionevolmente a portare ad una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. Non potrà più bastare un apprezzamento basato sulla possibilità di sostenere, in dibattimento, la tesi accusatoria, “sperando” che in quella sede si riesca ad acquisire la prova della condanna (Amato). Mentre l’ormai abrogato art. 125 disposizioni di attuazione c.p.p., come anche la formulazione originaria del comma 1 dell’art. 408 c.p.p., presupponevano comunque un giudizio di “infondatezza della notizia di reato”, l’indicazione data dal legislatore è molto più ampia. Infatti, non facendosi menzione dell’infondatezza della notizia di reato, l’archiviazione do - vrebbe essere chiesta anche in caso di notizia “fondata”, ma inidonea prognosticamente a condurre alla pronuncia di condanna (si pensi al caso maturazione della prescrizione vicina). Nella giurisprudenza di merito, in un caso in cui il pubblico ministero aveva presentato al giudice la richiesta di archiviazione in virtù di un’affermata «ragionevole previsione di prescrizione», che sarebbe maturata successivamente, in ragione dei «tempi fisiologici del procedimento» , GIP Siena, 21 novembre 2023 , ha disposto la c.d. imputazione coatta argomentando prioritariamente dal principio di obbligatorietà dell’azione penale, sancito dall’art. 112 Cost.. La soluzione non convince. Sembra preferibile che, ai fini delle determinazioni del pubblico ministero e del relativo controllo da parte del giudice per le indagini preliminari, la formulazione di una ragionevole previsione di condanna debba contemplare la seria probabilità della successiva maturazione della prescrizione del reato. Al riguardo, un punto fermo dal quale muovere dovrebbe essere riconosciuto nella manife- sta irragionevolezza, per come quest’ultima dev’essere intesa ai sensi dell’art. 408 comma 1 c.p.p., della scelta di mandare avanti un procedimento per un reato che certamente si pre - scriverà. Pur consapevoli dell’elevato tasso di complessità, elasticità e relativa variabilità caratterizzante le nozioni di “ragionevolezza”, “previsione” e naturalmente “efficienza”, appare veramente difficile mettere in discussione il punto fermo appena considerato. Se ci trovassimo alla vigilia della prescrizione, come faremmo ad affermare la ragionevole previsione di condanna e dunque a optare per l’esercizio dell’azione penale, anche alla luce della logica sottesa alle modifiche apportate con la riforma Cartabia? Proposta di interpretazione estensiva dell’art. 408 c.p.p. Se ammettiamo che la prescrizione (certa) rientri nell’ambito di applicazio - ne della norma discendente dall’art. 408 comma 1 c.p.p., in quanto s’inter- pretino in un determinato modo estensivo gli « elementi acquisiti », a rigore si dovrebbe conseguentemente concludere che pure in tutti gli altri casi di

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