ipotetica incidenza della prescrizione (più dubbia), vi possa essere teorica - mente spazio per una richiesta di archiviazione. Ciò in quanto, in presenza di un grave dubbio di successiva verificazione della causa estintiva del reato, una ragionevole previsione di condanna non può logicamente essere formulata.
1.1. ANCHE PER I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE … L’art. 6 del d.lgs. n. 31/2024 interviene sul d.lgs. n. 274/2000 che disciplina la competenza penale del giudice di pace. In particolare la disposizione interviene sull’articolo 17 del d.lgs. n. 274 in tema di archiviazione, adeguando i richiami ivi contenuti alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022.
Invero, in attuazione del criterio di delega dettato dall’art. 1, comma 9, del- la l. n. 134/2021, la riforma Cartabia ha soppresso l’art. 125 disp. att. c.p.p. e trasferito nel corpo del codice la regola di giudizio che governa la scelta del pubblico ministero tra richiesta di archiviazione ed esercizio dell’azio - ne penale, individuandone la sede naturale nell’art. 408 c.p.p., intitolato appunto alla richiesta di archiviazione, nel quale è stata trasfusa la nuova regola di giudizio: la « ragionevole previsione di condanna ». Stessa opera- zione viene compiuta ora, dal decreto correttivo, per i reati di competenza del giudice di pace.
Si è così allineata la disciplina per le chiavi di ingresso alla porta del processo penale, detta - ta per i (più gravi) reati di competenza del tribunale ordinario, a quelli previsti per il giudice di pace, eliminando possibili tensioni di legittimità costituzionale.
1.2. … E PER LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI
Alla stessa stregua, il successivo art. 7 interviene sul d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, è in - tervenuto per superare l’asimmetria rispetto alla penale responsabilità delle persone fisiche. Il D. Lgs. n. 150/2022 non ha, infatti, esteso la nuova regola di giudizio – per il giudice dell’udienza preliminare dovrà pronunciare sentenza di pro- scioglimento anche quando gli elementi acquisiti non consentano di « for- mulare una ragionevole previsione di condanna » - nell’ art. 61 del D. Lgs. n. 231/2001 che riproduceva pedissequamente lo stesso criterio valutativo dell’art. 425 c.p.p. (quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsa- bilità dell’ente), oggi riformato.
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