Una interessante pronuncia del GUP Tribunale di Milano, ordinanza, 15 febbraio 2023 ha, tuttavia, ritenuto l’asimmetria normativa superabile in via interpretativa. A fronte della discrasia fra le due regole di giudizio dettate, rispettivamente, per l’imputa- to persona fisica e per l’imputato persona giuridica «in difetto di indici chiari, desumibili dalla relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022, non è dato stabilire se la stessa sia frutto di una scelta consapevole da parte del legislatore della riforma ovvero di un mero difetto di coordinamento». Qualora, invece, «si dovesse ritenere che si sia al cospetto di un mero difetto di coordinamento fra l’innovazione apportata al comma 3 dell’art. 425 c.p.p. ed il mantenimento della regola di giudizio di cui all’art. 61 d.lgs. 231», ad avviso del giudice lo stesso, «senza pervenire ad alcuna forma di interpretazione costituzionalmente orientata che possa reputarsi creativa o manu iudicis abrogativa dell’art. 61 d.lgs. in parte qua, trova soluzione rammentando come la regola di giudizio prevista dal previgente testo dell’art. 425 c.p.p. per il processo nei confronti della persona fisica, sostanzialmente sovrapponibile all’attuale che presiede al testo dell’art. 61 d.lgs. 231, sia stata interpretata, in chiave evolutiva, da alcune decisioni della Suprema Corte di Cassazione, fra cui si segnala Cass. pen., Sez. 5, n. 32023/2017, che già aveva schiuso alla possibilità che il giudice dell’udienza preliminare verificasse, ai fini del rinvio a giudizio, che la piattaforma degli elementi conoscitivi, costituiti dalle prove già raccolte e da quelle che potranno essere verosimilmente acquisite nello sviluppo processuale – secondo una valutazione prognostica ispirata a ragionevolezza – sia munita di una consistenza tale da far ritenere probabile la condanna e da dimostrare, pertanto, l’effettiva, seppure potenziale, utilità del passaggio alla fase dibattimentale». Tale difetto di coordinamento è stato comunque superato dal d.lgs. correttivo n. 31/2024 che, da un lato, sostituisce nell’art. 59 il riferimento all’abrogato comma 1 dell’art. 405 con quello al vigente comma 1 dell’art. 407- bis c.p.p., e, dall’altro, modifica l’art. 61 introdu- cendo, similmente all’art. 425 c.p.p., il nuovo parametro decisorio che deve indurre il G.U.P. ad emettere sentenza di non luogo a procedere, al termine dell’udienza preliminare nel caso in cui valutati gli elementi acquisiti debba essere formulata una ragionevole previsio- ne di condanna. Dal 4 aprile 2024, pertanto, nel processo penale de societate , il filtro per discriminare i fa- scicoli meritevoli di arrivare alla fase dibattimentale è reso espressamente più stringente di quello precedente. Il criterio prescelto – quello della ragionevole previsione di condan- na – ha maglie più strette del precedente; e, a ben vedere, è il parametro di giudizio che si
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