Dossier riforma giustizia penale Cartabia

spinge più in là possibile nella valutazione prognostica di colpevolezza, perché più vicino di così alla regola decisoria finale – quella dell’oltre ogni ragionevole dubbio – non ci si può proprio porre. Il decreto motivato di latitanza , l’aggiunta altra causa di sospensione dei termini massi- mi di custodia cautelare e niente avvisi di giustizia riparativa per l’indagato. La lettera f) prevede che nel decreto motivato con il quale si dichiara la latitanza di cui all’art. 296, comma 2, c.p.p. siano indicati gli elementi che dimostrano l’effettiva cono - scenza della misura comminata (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto di espa- trio, obbligo di dimora, ordine di carcerazione) e la volontà di sottrarvisi. Si sostituisce quindi il verbo provano, definito incongruo nella relazione illustrativa, con il più corretto dimostrano. La lettera g) introduce un ulteriore caso di sospensione dei termini di durata massi- ma della custodia cautelare, di cui all’articolo 304, aggiungendo al comma 1 una lettera (b- bis ) volta a prevedere che i termini siano sospesi durante il tempo in cui l’udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell’imputato o del difensore o su loro richiesta (purché ciò non sia dovuto ad esigenze di acquisizione della prova o alla concessione di termini per la difesa) ovvero a causa della mancata pre - sentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati (casi indicati dalle lettere a) e b) del medesimo art. 304). Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, la novella ha lo scopo di chiarire che la dichiarata natura predibattimentale dell’udienza non sottrae «la fase in cui si svol - ge l’udienza predibattimentale all’applicazione della specifica disciplina della sospen- sione dei termini di durata massima delle misure cautelari dettata dall’art. 304 c.p.p.» che fa esclusivamente riferimento al dibattimento.

La lettera i) elimina, all’articolo 408, comma 3, c.p.p. il riferimento alla persona sottoposta alle indagini quale destinatario delle informazioni relative alla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa al momento della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non trattandosi di atto destinato alla notifica all’indagato. Tali informazioni dovranno pertanto essere comunicate esclusivamente alla persona offesa dal reato. Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa si tratterebbe della correzione di un mero refuso.

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