2. LA CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI: I RIMEDI CONTRO LA STASI DEL PROCEDIMENTO il legislatore del correttivo, muovendo dal rilievo che i criteri di delega non imponevano af - fatto quel complesso subprocedimento delineato dalle suddette norme, aspira a realizzare – come spiega la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31/2024 – nel pieno rispetto degli stessi principi direttivi del 2021, «una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzio - ne della stasi e dei connessi strumenti dell’avocazione delle indagini da parte del procura- tore generale presso la Corte d’appello, nonché della cadenza e composizione dell’elenco da trasmettersi periodicamente a quest’ultimo da parte del procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 127 disp. att. c.p.p.» il tutto «mantenendo ferme le garanzie per le parti ed anzi prevedendo un più incisivo controllo da parte del giudice per le indagini preliminari, che, con la nuova formulazione, viene esteso anche nella fase dell’autorizzazione al ritar - dato deposito degli atti». Al riguardo il d.lgs. n. 31/2024 – che ha dedicato alla fase di chiusura delle in - dagini preliminari modifiche particolarmente incisive – è (re)intervenuto con questa sostanziosa semplificazione perché la legge delega del 2021 si limita - va ad imporre un intervento che risolvesse la ‘stasi patologica’ (come peral - tro confermato dalla introduzione dell’art. 407- bis , comma 2, che definisce la ‘stasi patologica’ anche nei casi in cui vi sia stata emissione dell’avviso ex art. 415- bis ) ma non chiedeva di intervenire anche nella fase antecedente alla scadenza dei termini di conclusione delle indagini. Su cui era intervenuto il comma 5-bis dell’art. 415- bis c.p.p. – ora abrogato – imponendo al pubblico ministero di attivarsi prima della scadenza dei termini attraverso la richiesta di differimento della notifica dell’avviso di conclusione. 3. LE MODIFICHE IN MATERIA DI AVOCAZIONE In tema di avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale, l’art. 2 d.lgs. n. 31/2024, alla lett. l) , con i nn. 1, 2 e 3, incide sul vigente art. 412 c.p.p. senza mutare in modo significativo la casistica per l’operatività dell’istituto.
Il nuovo articolo 412 c.p.p. «1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari,
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