oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 2, l’avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L’avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 5, primo periodo»
Anzitutto il n. 1 della lett. l) riscrive interamente il comma 1 dell’art. 412 c.p.p. restringendo- ne la portata applicativa: in particolare prevede che il procuratore generale presso la Corte d’appello possa disporre l’avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari oppure non ha esercitato l’a - zione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dall’art. 407- bis , comma 2. Viene eliminato dal corpo di questa prima parte della norma il riferimento alle altre ipotesi di avocazione facoltativa previste per i casi di cui agli artt. 415- bis , comma 5-ter, 415-ter, comma 3, c.p.p., come introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (Natalini). Il segmento dell’art. 412 c.p.p. che prevedeva che il procuratore generale svolge le indagi - ni preliminari indispensabili e formula le sue richieste (entro trenta giorni) dal decreto di avocazione è refluito nell’inedito comma 2- bis , introdotto dal n. 3 della lett. l) in disamina, con la novità che il termine entro il quale il procuratore generale deve svolgere le predette attività investigative necessarie è stato elevato in novanta giorni (in luogo di trenta). Quanto alle ipotesi di avocazione facoltativa ulteriore rispetto a quella della mancata as- sunzione di determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale o alla richiesta di ar - chiviazione entro i termini di riflessione di cui all’art. 407- bis c.p.p., nel riscritto comma 1 dell’art. 412 c.p.p. è d’ora in poi stabilito che essa operi: • nel caso in cui il pubblico ministero abbia richiesto, ai sensi dell’art. 415-ter, comma 2, c.p.p., il differimento della discovery , solo se questa sia stata rigettata; • se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all’esercizio dell’a - zione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 415- ter , comma 4, c.p.p. (ovvero quando l’indagato o la persona offesa abbiano chiesto al giudice di ordi - nare al pubblico ministero inadempiente di determinarsi e il giudice abbia assegnato detto termine senza che sia stato osservato), ovvero dal procuratore generale ai sensi dell’art. 415- ter , comma 5, c.p.p. (come contestualmente riscritto).
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