Dossier riforma giustizia penale Cartabia

Il comma 2 dell’art. 407 c.p.p. è stato in minima parte corretto dal n. 2 della lett. l) in senso consequenziale alle modifiche di cui sopra; per il resto è rima - sto pressoché inalterato, continuando a prevedere che il procuratore genera - le possa disporre l’avocazione anche a seguito delle comunicazioni previste dall’art. 409, comma 3 c.p.p., ovvero quando il GIP lo abbia avvisato del riget- to della richiesta di archiviazione e di avere fissato l’udienza camerale.

Viene, quindi, definitivamente eliminata la possibilità di avocazione delle indagini in caso di rigetto della richiesta di differimento della notifica dell’avviso di conclusione delle inda - gini preliminari ai sensi dell’art. 415- bis , comma 5- ter , c.p.p., a sua volta oggetto di abro- gazione ad opera della lett. m) dell’art. 2 in commento.

A livello intertemporale, non essendo prevista una norma di diritto tran- sitorio, a possibili fini risolutori può essere utile ricordare che l’art. 88- bis d.lgs. n. 150, al comma 2, ha previsto che nei procedimenti pendenti [alla data di entrata in vigore del decreto: in quel caso, al 30 dicembre 2022] «continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli […] 412 […] del co - dice di procedura penale […] nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

4. LE ULTERIORI MODIFICHE ALLA FASE DELLA CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI Sono altre le norme che il decreto “Correttivo” Cartabia ha previsto per il caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale né abbia richiesto l’archiviazione entro i termini di legge. Anzitutto la lett. m) abroga per le ragioni suindicate i commi 5- bis , 5- ter , 5- quater , 5- quinquies e 5- sexies dell’art. 415- bis c.p.p. e, con essi, il complesso subprocedimento mediante il quale il procuratore della Repubblica poteva avanzare al procuratore generale presso la Corte d’appello richiesta di differimento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini prima della scadenza del termine previsto per la relativa conclusione.

Sono state abrogate , in particolare, le previsioni secondo le quali: • comma 5- bis : il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di conclusione delle indagini, può presentare al procuratore genera- le presso la Corte d’appello una richiesta motivata di differimento del termine di notifica dell’avviso ex art. 415- bis c.p.p. nella ricorrenza di due ipotesi specifiche.

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