• comma 5- ter : il procuratore generale, nei venti giorni successivi, se ricorrono le condizioni autorizza il differimento per il tempo stretta- mente necessario, o comunque, per un tempo massimo di sei mesi o di un anno se si proceda per i reati di cui al comma 2 dell’art. 407 c.p.p.; laddove, invece, ritenga di non dover autorizzare il differimento, or- dina al procuratore della Repubblica di procedere con la notifica ex art. 415- bis ; • comma 5- quater : alla scadenza dei termini di cui all’art. 407- bis , com- ma 2, c.p.p., se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale o non ha richiesto l’archiviazione, l’indagato e la persona offesa possono avanzare al giudice richiesta di ordinare al pubblico ministero di assu - mere le determinazioni sull’azione penale. Su tale richiesta, il giudice provvede nei venti giorni successivi con decreto motivato: in caso di accoglimento, il giudice ordina al Procuratore di assumere le determi- nazioni entro un termine non superiore a venti giorni; • comma 5- quinquies : il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti adottati in conseguenza dell’ordine emesso ai sensi del comma precedente; • comma 5- sexies : nei casi di cui al comma 5-quater, viene notificato alla persona offesa, se non lo abbia già ricevuto, l’avviso di concluse indagini preliminari.
Per effetto di questa soppressione (apprezzabile in ottica di sgravio di lavoro delle Procu- re) all’art. 415- bis c.p.p. viene d’ora in poi affidata ( rectius : restituita) la disciplina della fisiologia della chiusura delle indagini preliminari, mentre le ipotesi patologiche trovano regolamentazione e rimedi nel (riscritto) art. 415- ter c.p.p.. 5. RIDISEGNATA LA DISCIPLINA DELLA “FASE DI STALLO” IN SEDE DI CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI La successiva lett. n) dell’art. 2 d.lgs. n. 31/2024, per l’appunto, riscrive integralmente l’art. 415-ter c.p.p. , come introdotto dall’art. 22, comma 1, lett. m) , d.lgs. n. 150/2022, ivi delineando una diversa disciplina della fase di stallo sotto il nuovo titolo «Scadenza dei termini per l’assunzione delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale».
• Il comma 1 è rimasto, in sostanza, invariato nel suo contenuto, preve - dendosi che, alla scadenza dei termini di cui all’art. 407- bis , comma 2, c.p.p., se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso del - la conclusione delle indagini preliminari, esercitato l’azione penale o
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