Dossier riforma giustizia penale Cartabia

chiesto l’archiviazione, deve depositare la documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria, dandone notizia all’indagato e alla persona offesa che abbiano dichiarato, nella notizia di reato o suc - cessivamente, di volere essere informati della conclusione delle indagini. L’avviso è comunicato anche al procuratore generale presso la Corte di appello. • Innovativo è invece il contenuto del comma 2 con particolare riguardo alla valutazione dei presupposti per il differimento. Se i termini di ri- flessione di cui all’art. 407- bis , comma 2, c.p.p. non sono ancora sca- duti, il pubblico ministero avanza al giudice per le indagini preliminari – e non più al procuratore generale – richiesta motivata di differimen - to del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate nei casi già previsti dall’art. 415- bis , comma 5- bis e ora qui riallocati.

6. UN PASSO INDIETRO: DALLA RIFORMA CARTABIA… Le novità in materia di (accelerazione delle tempistiche nella chiusura delle) indagini pre - liminari, introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, sono state ispirate alla pretesa di efficienza del sistema penale e al principio di ragionevole durata del processo. Il legislatore, così, ha inte - so rimodulare la scansione temporale del segmento investigativo allo scopo di fronteggiare ipotesi patologiche di stasi procedimentale con adeguati rimedi, fra i quali si annoverano ap - posite finestre giurisdizionali, che tengano conto anche delle istanze cognitive della difesa. La riforma Cartabia, tra le novità di maggior rilievo, ha così previsto un inedito meccani - smo previsto per rimediare alla eventuale stasi del procedimento, determinata dall’inerzia del pubblico ministero, che dopo lo scadere del termine di durata delle indagini, eventual - mente prorogato non assuma le determinazioni relative all’esercizio o meno dell’azione penale. Si distinguono due ipotesi di stasi: • quella in cui il pubblico ministero non depositi gli atti delle indagini con l’avviso di con- clusione delle indagini (ritardato deposito degli atti una volta esauriti i tempi delle in- dagini) • il caso di stasi del procedimento successiva alla notificazione dell’avviso ex art. 415- bis c.p.p. (che dovrà contenere l’informazione, sia per l’indagato che per la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa). Il pubblico ministe - ro dovrebbe avere un tempo di esercizio dell’azione penale ma è noto che questo tempo è preso dal giudice ad libitum .

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