Dossier riforma giustizia penale Cartabia

sottoposta alle indagini e/o della persona offesa dal reato di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (art. 415- ter , comma 4, c.p.p.).

7. IL TERMINE DI RIFLESSIONE Alla luce del delineato quadro normativo, il sistema va così ricostruito, attraverso il coor- dinamento tra la disciplina originaria introdotta con il d.lgs. n. 150/2022 e le modifiche di cui al “decreto correttivo”.

Ebbene, il nuovo art. 407- bis c.p.p ., al comma 2, fissa i termini entro i quali il pubblico ministero deve decidere se esercitare l’azione penale o richiede - re l’archiviazione: «il pubblico ministero esercita l’azione penale o richiede l’archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all’artico - lo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415 bis, comma 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2». In tal modo avendo il legislatore delegato cor- risposto alla indicazione di delega di modulare la durata del termine in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari.

Ovviamente, nonostante il richiamo al solo articolo 405, comma 2, c.p.p., il termine va cal - colato avendo riguardo all’eventuale proroga chiesta ed ottenuta dal pubblico ministero ex articolo 406 c.p.p. (Amato). Viene così fissato il termine per lo spatium deliberandi del pubblico ministero – il c.d. ter- mine di riflessione – superato il quale: • come detto, il procuratore generale potrà esercitare il potere di avocazione per inerzia (art. 412, comma 1, c.p.p.); • e le parti, avendo diritto al deposito degli atti, possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere (art. 415- ter , commi 1 e 4, c.p.p.). 8. IL DEPOSITO DEGLI ATTI E IL DIRITTO DI ESAMINARLA ED ESTRARNE COPIA L’obbligo per il pubblico ministero di definire il fascicolo nei termini di legge è rafforzato, in primo luogo, dal diritto delle parti ad avere il deposito della documentazione degli atti di indagine.

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