Dossier riforma giustizia penale Cartabia

di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano sca- duti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di dena- ro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca; • quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell’art. 12 o collegati ai sensi dell’art. 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall’art. 407- bis , comma 2.

Si tratta, in sostanza, della riproposizione di quanto originariamente previsto dall’ormai abrogato art. 415- bis , comma 2- bis , c.p.p., con l’aggiunta della specifica ipotesi di cui alla citata lettera c) . La scelta correttiva è importante perché può evitare, se correttamente applicata, un intem - pestivo deposito degli atti pregiudizievole per l’ulteriore corso delle investigazioni e, nello stesso tempo, il provvedimento del giudice che, condividendo la richiesta, autorizzi il dif - ferimento del deposito, osta all’esercizio del potere di avocazione del procuratore generale (cfr. art. 412, comma 1, secondo periodo, c.p.p., nel testo modificato con il “decreto corret- tivo” n. 31/2024, laddove si prevede che «se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell’articolo 415 ter, comma 2, l’avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata» ).

Il differimento del deposito può quindi essere autorizzato dal giudice per le indagini preliminari. Questi, infatti, entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti ( ergo , una delle ipotesi giustificanti l’inerzia di cui all’art. 415- ter , comma 2, lette- re a)-c) , c.p.p.), autorizza, con decreto motivato, il differimento «per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessi- vamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti in- dicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno» (art. 415-ter, comma 3, c.p.p.).

10. L’ORDINE GIUDIZIALE DI ASSUMERE LE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE La disposizione relativa all’obbligo del deposito degli atti da parte del pubblico ministero (art. 415 ter , comma 1, c.p.p.) ha un’evidente finalità sollecitatoria , anche nell’ipotesi in cui il pubblico ministero abbia avuto l’autorizzazione al temporaneo differimento alle con- dizioni tratteggiate nell’art. 415-ter, commi 2 e 3, c.p.p.

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