Dossier riforma giustizia penale Cartabia

Il deposito, infatti, non soddisfa solo una generica esigenza conoscitiva delle parti, giacché invece si correla alla fondamentale previsione conte - nuta nel comma 4 dello stesso art. 415-ter (come modificato con il “decre- to correttivo”), laddove si prevede che, proprio in esito al deposito, le parti (la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa), espressamente avvisate di tale facoltà, possano rivolgersi al giudice per chiedergli di ordi - nare al pubblico ministero di provvedere. È su questo ordine giudiziale, eventuale, che si incentra principalmente la valenza sollecitatoria “diretta” della disposizione (Amato).

Peraltro, la previsione normativa, a ben vedere, sembra avere anche una finalità sollecita- toria “indiretta” , nel senso che, anche a prescindere dall’eventuale intervento giudiziale, gli incombenti che ne conseguono per l’ufficio del pubblico ministero sono tali e tanti, che risulterà “più conveniente” essere solleciti e definire per tempo i fascicoli, anziché onerare la propria segreteria di attività defatiganti come deposito, avvisi, comunicazioni al procu- ratore generale, ecc. (ancora, Amato).

11. IL POTERE DI INTERVENTO DEL GIUDICE

Sulla richiesta delle parti di ordinare al pubblico ministero di «assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale» , il giudice secondo la disciplina dettagliata nel comma 4 dell’art. 415-ter c.p.p., è tenuto a provvedere nei venti giorni successivi, sentendo il pubblico ministero. Il termine è dilatorio, ma è da ritenere che, ove il pubblico ministero ritardi il proprio parere, il giudice possa senz’altro provvedere. In realtà, proprio la lettera della norma sembra autorizzare la conclusione che possano esserci spazi ulteriori per la determinazione del giudice di non ordinare al pubblico ministero di as- sumere le conclusioni definitive per la presenza di (ulteriori) situazioni giustificanti l’inerzia .

Il primo periodo del comma 4 dell’art. 415- ter c.p.p., infatti, onera il giu- dice di «valutare le ragioni del ritardo» nella definizione e di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni definitive solo nel caso in cui queste ragioni «non siano giustificate».

Le ragioni del ritardo e le relative giustificazioni possono quindi essere anche diverse ed ulteriori da quelle dettagliate nelle lettere a)-c) dell’art. 415- ter , comma 2, c.p.p., espres-

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