Dossier riforma giustizia penale Cartabia

samente previste ai fini dell’autorizzazione al differimento del deposito degli atti. Del resto, se la conclusione non fosse questa, non avrebbe senso l’attribuzione al giudice del potere-dovere di valutare (sentendo tra l’altro il pubblico ministero) l’eventuale sussi - stenza di cause giustificanti il ritardo e la norma si sarebbe limitata a prevedere l’obbliga- torietà dell’ordine giudiziale, con l’unica eccezione della ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) dell’art. 415- ter , comma 2, c.p.p..

Ciò consente di affermare che il giudice possa giustificare il ritardo non solo nei casi di ritardo attribuibile al tribunale (mancata fissazione della data dell’udienza), ma anche nel caso di situazioni in cui il ritardo non ri - guardi stricto sensu l’attività dello stesso pubblico ministero, vale a dire: 1. situazioni in cui il pubblico ministero abbia adottato i propri provvedi- menti definitori e risultino solo in corso gli adempimenti di segreteria volti a dare esecuzione a tali provvedimenti (le indagini siano state ultimate e il pubblico ministero abbia firmato l’atto di esercizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione e siano semplicemente in corso gli adempimenti di segreteria: il fascicolo è stato definito con richiesta di archiviazione e si verte nella fase del perfezionamento della notificazione dell’avviso ex art. 408 c.p.p.; il fascicolo è stato definito con richiesta di fissazione della data di udienza, vuoi che la data sia ancora da comunicare, vuoi che sia stata comunicata e si sia nella fase di notificazione), e le relative notifiche; 2. ipotesi in cui il pubblico ministero sia in attesa dell’informativa fina- le della polizia giudiziaria o di una consulenza tecnica o di una relazione (ad esempio, del curatore fallimentare) o dell’ordinanza del giudice su una richiesta di misura cautelare personale o reale, e alla situazione in cui il pubblico ministero abbia avanzato una richiesta di incidente probatorio non ancora esitata dal giudice.

Allorquando il giudice abbia ritenuto comunque non giustificato il ritardo, l’ordine del giu- dice di adottare le determinazioni definitive deve prevedere anche il termine da rispettare: termine che, giusta l’indicazione contenuta nel comma 4 dell’art. 415-ter c.p.p., deve esse - re non superiore a venti giorni.

Copia del decreto del giudice contenente l’ordine di assumere le determi- nazioni definitive, sempre a norma del comma 4 dell’art. 415- ter c.p.p. va comunicato al procuratore generale presso la corte di appello e va noti- ficato alla persona che ha formulato la richiesta (ossia alla sola parte – persona indagata o persona offesa - che si sia attivata per sollecitare la definizione per ordine del giudice).

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