La comunicazione al procuratore generale si spiega con la previsione di una specifica ipote- si di avocazione per inerzia, “qualificata” perché correlata alla mancata ottemperanza del pubblico ministero, già inerte per il superamento dei termini di durata delle indagini, alle sollecitazioni definitorie impartitegli dal giudice, ossia al mancato rispetto del termine fis- sato dal giudice per la definizione del procedimento (art. 412, comma 1, terzo periodo, c.p.p.).
12. E SE NON VIENE OSSERVATO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE?
Com’è stato ben osservato, non sembra chiaro, peraltro, quale sia il rimedio previsto nel caso di inosservanza del provvedimento del GIP (Giordano). Parrebbe corretto ritenere che debba essere attivato il Procuratore generale presso la Corte d’appello, anche se non è esplicitamente prevista, in questo caso, una ipotesi di avocazione.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello, però, ben potrebbe non essere a conoscenza del procedimento nel quale è stato adottato il provve - dimento del GIP di differimento del deposito della documentazione delle indagini. Riformulando l’art. 127 disp. att. c.p.p., infatti, è stato modifica - to il comma 1, lett. b). La norma, pertanto, non prevede più l’inserimento nell’elenco di procedimenti da trasmettere al Procuratore generale di quelli nei quali «il pubblico ministero non ha assunto delle determinazioni sull’a - zione penale nei termini di cui all’art. 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo del codice» , ma ai procedimenti nei quali sono stati adottati i prov- vedimenti «fissati ai sensi dell’art. 415-ter, comma 4 e 5» .
13. L’INTERVENTO ORDINATORIO DEL PROCURATORE GENERALE NEL CASO DI STASI PATOLOGICA
Secondo l’art. 415- ter , comma 5, c.p.p., alla scadenza dei termini di cui all’art. 407- bis , comma 2, c.p.p., se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, il Procuratore generale presso la Corte d’appello, può ordinare, con decreto motivato, al Procuratore del- la Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’a- zione penale entro un termine non superiore a venti giorni.
Tale potere ordinatorio, però, può essere esercitato se il Procuratore generale non dispone l’avocazione delle indagini ai sensi dell’art. 412, comma 1, c.p.p. A tale diversa scelta, difat- ti, egli è tenuto nel caso in cui, ai fini delle determinazioni sia indispensabile lo svolgimen - to di indagini preliminari.
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