Dossier riforma giustizia penale Cartabia

Il potere di ordinare l’assunzione delle determinazioni non si applica quando: • il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito della docu - mentazione relativa alle indagini espletate ai sensi dell’art. 415- ter , comma 2, c.p.p. e la stessa non è stata rigettata; • è stata già presentata l’istanza della persona sottoposta alle indagini o della offesa, con la quale, ai sensi dell’art. 415- ter , comma 4, c.p.p. si chiede al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo del pubblico ministero e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare allo stesso di assumere le determinazioni inerenti all’e- sercizio dell’azione penale. 14. LA RIFORMA DELL’ART. 127 DISP. ATT. C.P.P. Nell’ambito dei correttivi apportati alle disposizioni del codice di rito per semplificare le regole per la risoluzione della stasi delle indagini è stata anche prevista una diversa ca - denza e composizione dell’elenco dei procedimenti da trasmettersi periodicamente al Pro- curatore generale da parte del Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 127 disp. att. c.p.p. Si tratta della norma che prevede i meccanismi per consentire al Procuratore generale presso la corte d’appello di effettuare la vigilanza e di esercitare i poteri riconosciutigli dal nuovo impianto normativo. Questa disposizione era stata ritenuta di ardua attuazione, sia perché prevedeva una comunicazione settimanale, sia per la mancata istituzione di un re - gistro informatico nel quale iscrivere gli elenchi trasmessi indispensabile perché alla tra - smissione di tali elenchi seguisse una gestione non fittizia degli stessi.

A seguito della riforma del 2024, la segreteria del Procuratore della Re- pubblica deve trasmettere non più ogni settimana, ma ogni mese al Pro- curatore generale presso la Corte di appello i dati relativi: • ai procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l’a - zione penale o richiesto l’archiviazione entro i termini previsti dall’art. 407- bis , comma 2, c.p.p., salvo che il pubblico ministero abbia formu - lato richiesta di differimento ai sensi dell’art. 415- ter , comma 2, c.p.p.; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell’elenco solo in caso di rigetto della richiesta; • ai procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le deter - minazioni sull’azione penale nei termini fissati ai sensi dell’art. 415- ter , commi 4 e 4- bis , c.p.p.

Sembrano essere rimaste inalterate peraltro le difficoltà operative segnalate da più parti, circa in particolare l’accesso ai registri informatici da parte delle Procure generali, e rima- ne anche aperto il tema della derogabilità, in base ad intese distrettuali, della regola per la quale la trasmissione di tali elenchi deve avvenire ogni mese (Giordano).

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