04 LE NOTIFICHE, IL PROCESSO IN ASSENZA, I RITI ALTERNATIVI E LA GIUSTIZIA RIPARATIVA Se in tema di notifiche il decreto correttivo è intervenuto con interventi di restyling e di deficit di coordinamento, numerose sono, invece, le novità in tema di processo in absentia , sia qualora l’assenza dell’imputato sia volontaria, sia quando la stessa è legata alla manca - ta conoscenza del procedimento (assenza involontaria o incolpevole). In direzione acceleratoria del processo penale, inoltre, sia le modifiche apportate su alcuni riti alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato e procedimento per decreto) che in tema di giu - stizia riparativa della quale si auspica possano esplorarsi tutte le sue potenzialità applicative.
1. LE NOTIFICHE 1.1. LE MODIFICHE DELLE NOTIFICHE ALLA PERSONA OFFESA
All’interno delle numerose modifiche al codice di procedura penale, contenute all’interno dell’art. 2 del d.lgs. n. 31/2024, vi sono alcuni “correttivi” in tema di notifiche che riguardano: • le notifiche alla persona offesa ; • la notifica all’ imputato non detenuto .
Col nuovo comma 1- bis aggiunto ora all’art. 154 c.p.p. – dall’art. 2, com- ma 1, lett. d) , del d.lgs. n. 31/2024 – in vigore dal 4 aprile 2024, si prevede che per le notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria – quindi ai soggetti privati diversi dall’imputato – dei soli atti introduttivi del giudizio l’au- torità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria esclusivamente nelle seguenti ipotesi: 1. scadenza del termine di prescrizione del reato; 2. decorso del termine di improcedibilità di cui all’art. 344- bis c.p.p.; 3. quando sia in corso di applicazione una misura cautelare.
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