Dossier riforma giustizia penale Cartabia

Si tratta delle ipotesi eccezionali che già consentono di avvalersi della polizia giudiziaria per la notificazione all’imputato dei medesimi atti. La valutazione sull’urgenza della notifica di un atto al soggetto privato diverso dall’im- putato è rimessa al giudice procedente o al pubblico ministero e i casi in esame sono oltre che limitati anche di natura eccezionale, al fine di non determinare il decorso dei termini di prescrizione del reato o di improcedibilità del giudizio d’impugnazione. La tassatività dell’elencazione induce, pertanto, a ritenere non estensibile analogicamente tale possibilità ad altre fattispecie, tanto più che verrebbe altrimenti oltremodo distolta la polizia giudiziaria dagli ordinari compiti di accertamento dei reati (Natalini). 1.2. LE MODIFICHE DELLE NOTIFICHE ALL’IMPUTATO NON DETENUTO Sempre per quanto attiene alle notifiche degli atti introduttivi del giudizio, l’art. 157- ter c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, ha previsto che, a maggior garanzia della cono - scenza effettiva dell’atto diretto all’imputato non detenuto (come voleva la legge delega in materia di assenza), esse debbano essere sempre effettuate al domicilio, anche telematico (PEC), dichiarato o eletto oppure, in mancanza, nei luoghi e con le modalità di cui all’art. 157 c,p.p., con esclusione, quindi, delle modalità della notifica telematica di cui all’art. 148, comma 1, c.p.p..

Con l’intervento correttivo recato dall’art. 2, comma 1, lettera e, del d.lgs. n. 31/2024, si è rimediato ad un deficit di coordinamento tra l’art. 161 c.p.p. e il succitato art. 157-ter, comma 1, c.p.p.: attraverso l’innesto, nel secon- do periodo, delle parole «fuori dei casi di cui all’articolo 161, comma 4» , viene ora chiarito che, se il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato non detenuto è insufficiente o inidoneo, la notifica degli atti introduttivi del giudizio avviene mediante consegna al difensore, in coerenza con quanto previsto dall’art. 161 c.p.p..

Come spiega la Relazione illustrativa al decreto correttivo, «in mancanza di un tale inter - vento, l’avviso dato ex articolo 161 c.p.p. circa le conseguenze della dichiarazione o elezione inidonea sarebbe inutiliter dato, ciò che peraltro risulterebbe in contrasto con i principi e i criteri di delega” di cui all’art. 1, comma 6, l. n. 134/2021».

1.3. IL DIRITTO INTERTEMPORALE IN TEMA DI NOTIFICHE Quanto agli effetti intertemporali delle odierne modifiche operate dal decreto correttivo

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